Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 763/1969
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1969, n. 763
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 763/1969
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1969, n. 763
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 30 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso; Art. 27, relativo agli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che l'istituto di storia è soppresso e sono aggiunti i seguenti: Istituto di storia antica; Istituto di storia medioevale e moderna; Istituto di studi storico-religiosi. Art. 39. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunte il seguente: Filosofia della scienza. Art. 40. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto il seguente: Filosofia della scienza. Art. 41. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto il seguente: Storia del teatro. Art. 52, relativo al corso di laurea in matematica è modificato nel senso che le disposizioni in esso contenute sono soppresse e sostituite dalle seguenti: La durata del corso degli studi per la laurea in matematica è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica e di maturità scientifica. Possono, inoltre, esser ammessi i diplomati degli istituti tecnici industriali agrari, nautici e per geometri. Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico ed applicativo. Sono insegnamenti fondamentali per il primo biennio: 1° Anno: Analisi matematica I; Geometria I; Algebra; Fisica generale I. 2° Anno: Analisi matematica II; Geometria II; Meccanica razionale; Fisica generale II. Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti i tre indirizzi: didattico, applicativo e generale e, per il 3° anno i seguenti insegnamenti: Istituzioni di analisi superiore; Istituzioni di geometria superiore; Istituzioni di fisica matematica. Dato che nel 2° biennio oltre gli insegnamenti di cui al precedente paragrafo, dovranno essere impartite altre quattro discipline, due fondamentali specificate per l'indirizzo nei paragrafi seguenti e due complementari da scegliersi fra quelle sotto elencate, lo studente dovrà seguirne una al 3° anno e le rimanenti tre al quarto con l'avvertenza che almeno una di esse dovrà essere ad indirizzo fisico. Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo generale: Analisi superiore; Geometria superiore. L'insegnamento di analisi superiore ovvero quello di geometria superiore potranno essere, con deliberazione della facoltà, sostituiti con quello di fisica matematica. Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo didattico: Matematiche complementari I; Matematiche complementari II. Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo applicativo: Calcoli numerici e grafici; Calcolo delle probabilità. Sono insegnamenti complementari ad indirizzo fisico comuni ai tre indirizzi: 1) Complementi di fisica generale; 2) Preparazioni esperienze didattiche; 3) Astronomia; 4) Struttura della materia; 5) Fisica terrestre; 6) Relatività; 7) Meccanica statistica; 8) Fisica matematica; 9) Onde elettromagnetiche; 10) Meccanica superiore; 11) Elettronica; 12) Fisica dello stato solido; 13) Istituzioni di fisica teorica; 14) Elettronica applicata; 15) Geodesia; 16) Fisica delle particelle elementari. Sono insegnamenti complementari ad indirizzo matematico: 1) Storia e didattica della matematica; 2) Complementi di algebra; 3) Matematica finanziaria e attuariale; 4) Matematiche superiori; 5) Teoria delle funzioni; 6) Logica matematica; 7) Teoria dei numeri; 8) Algebra superiore; 9) Analisi numerica; 10) Analisi funzionale; 11) Topologia; 12) Geometria differenziale; 13) Geometria algebrica; 14) Statistica matematica; 15) Economia matematica; 16) Matematiche elementari da un punto di vista superiore. Inoltre ciascun insegnamento fondamentale di ciascuno dei tre indirizzi è insegnamento complementare per quegli indirizzi per cui non è fondamentale. Ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentale che complementari, importa un esame finale. Per essere ammesso al secondo anno lo studente deve aver ottenuto le firme di frequenza nei tre corsi: "Analisi matematiche I"; "Geometria I"; "Algebra" e deve aver superato almeno due dei relativi esami finali. Le frequenze a tutti i corsi del primo biennio devono precedere l'iscrizione ai corsi del secondo biennio. La scelta fra i tre indirizzi avviene all'inizio del terzo anno. Per essere ammesso all'esame di laurea per l'indirizzo scelto lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in lutti gli insegnamenti fondamentali per tale indirizzo ed in almeno due insegnamenti fra i complementari dei quali uno dovrà essere ad indirizzo fisico. L'esame di laurea consta di due parti, la prima delle quali precede la seconda: la prima parte consiste in un esame di cultura generale in scienze matematiche; la seconda nella discussione in un lavoro scritto (che per l'indirizzo generale deve essere una ricerca originale) e in due tesine orali in materie diverse fra di loro. L'esame di analisi matematica II deve essere preceduto da quelli di analisi matematica I e di geometria I. L'esame di geometria II deve essere preceduto da quelli di geometria I e di algebra. L'esame di meccanica razionale deve essere preceduto da quelli di analisi matematica I, di geometria I e di fisica I. L'esame di istituzioni di analisi superiore deve essere preceduto da quello di analisi matematica II. L'esame di istituzioni di geometria superiore deve essere preceduto da quelli di analisi matematica II e di geometria II. L'esame di matematiche complementari II deve essere preceduto da quello di matematiche complementari I. L'esame di istituzioni di fisica matematica deve essere preceduto da quelli di analisi matematica II e di meccanica razionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 marzo 1969 SARAGAT SULLO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 153. - CARUSO
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