Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 763/1971
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1971, n. 763
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 763/1971
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1971, n. 763
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 74: è abrogato e sostituito dal seguente: "La facoltà di farmacia conferisce le seguenti lauree: in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche. La durata dei relativi corsi è rispettivamente di 4 anni per la laurea in farmacia e di 5 anni per quella di chimica e tecnologia farmaceutiche. Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge". Art. 76: il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Agli effetti dell'iscrizione e degli esami per la laurea in farmacia sono da considerarsi materie propedeutiche: ". Dopo l'art. 79 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia. Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche Art. 80. - La durata del corso è di cinque anni, divisi in un biennio ed in un triennio. Gli insegnamenti per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono i seguenti: Fondamentali: Biennio: 1) Analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa); 2) Anatomia umana; * 3) Botanica farmaceutica; * 4) Chimica fisica; * 5) Chimica generale ed inorganica; ** 6) Chimica organica I; 7) Fisica; 8) Fisiologia generale; * 9) Istituzioni di matematiche; 10) Microbiologia e igiene; Triennio: 11) Analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa); 12) Analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti); * 13) Biochimica applicata; * 14) Chimica biologica; * 15) Chimica degli alimenti; * 16) Chimica farmaceutica applicata; * 17) Chimica farmaceutica e tossicologica I; * 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II; * 19) Chimica organica II; * 20) Farmacologia e farmacognosia; 21) Impianti dell'industria farmaceutica; 22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci; 23) Metodi fisici in chimica organica; 24) Saggi e dosaggi farmacologici; * 25) Tecnica e legislazione farmaceutica. Insegnamenti complementari: 1) Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale; 2) Chimica delle sostanze organiche naturali; 3) Chimica dei prodotti dietetici; 4) Chimica dei prodotti cosmetici; * 5) Complementi di chimica tossicologica; * 6) Farmacologia molecolare; 7) Impianti per laboratori galenici; * 8) Microchimica; * 9) Mineralogia; 10) Prodotti dietetici; 11) Prodotti cosmetici; 12) Zoologia e parassitologia; 13) Statistica e biometria; 14) Istituzioni di patologia generale. Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia, quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica. Art. 81. - Per ottenere l'iscrizione al triennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti. Art. 82. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami degli insegnamenti fondamentali ed almeno due esami a scelta fra gli insegnamenti complementari. Art. 83. - La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 102. - PASQUALUCCI
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