Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 766/1969
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1969, n. 766
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 766/1969
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1969, n. 766
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 11 e 12 relativi all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze politiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 1 Art. 11. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Il corso di studi comprende un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione ordinato secondo due indirizzi: quello storico-politico e quello politico-amministrativo. Il biennio propedeutico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: 1) Istituzioni di diritto pubblico; 2) Diritto costituzionale italiano e comparato; 3) Economia politica; 4) Statistica; 5) Sociologia; 6) Storia moderna; 7) Storia delle dottrine politiche; 8) Storia contemporanea; 9) Organizzazione internazionale. Lo studente, qualora durante il biennio propedeutico abbia già stabilito quale indirizzo intenda seguire nel biennio successivo, potrà aggiungere ai nove insegnamenti suindicati non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione che intende seguire. Non è consentito anticipare al biennio propedeutico insegnamenti a scelta dello studente. Gli insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione. Il biennio di specializzazione per l'indirizzo storico-politico si svolge in base al piano di studio qui di seguito indicato. Materie di insegnamento obbligatorio: 1) Storia economica moderna; 2) Storia dei trattati e politica internazionale; 3) Storia delle istituzioni politiche; 4) Scienza della politica; 5) Geografia politica ed economica. Materie fra le quali la facoltà determina annualmente quelle da impartire come insegnamenti di libera scelta per lo studente: 1) Storia dei partiti e movimenti politici; 2) Storia americana; 3) Storia dell'Europa orientale; 4) Storia del Risorgimento; 5) Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa; 6) Storia del movimento sindacale; 7) Storia del diritto italiano; 8) Storia delle dottrine economiche; 9) Storia della pubblica amministrazione; 10) Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici; 11) Scienza delle finanze; 12) Diritto internazionale; 13) Diritto pubblico regionale; 14) Filosofia della politica; 15) Dottrina dello Stato; 16) Politica economica e finanziaria. Il biennio di specializzazione per l'indirizzo politico-amministrativo si svolge in base al piano di studi qui di seguito indicato. Materie di insegnamento obbligatorio: 1) Diritto amministrativo; 2) Istituzioni di diritto privato; 3) Diritto pubblico regionale; 4) Diritto pubblico dell'economia; 5) Istituzioni di diritto e procedura penale; 6) Scienza delle finanze; 7) Dottrina dello Stato. Materie fra le quali la facoltà determina annualmente quelle da impartirsi come insegnamenti di libera scelta per lo studente: 1) Diritto internazionale privato; 2) Diritto delle comunità europee; 3) Diritto tributario; 4) Diritto del lavoro; 5) Diritto ecclesiastico; 6) Diritto internazionale; 7) Diritto commerciale; 8) Diritto processuale amministrativo; 9) Legislazione del lavoro; 10) Diritto privato comparato; 11) Teoria dell'organizzazione e dei servizi amministrativi; 12) Contabilità dello Stato; 13) Storia dei partiti e movimenti politici; 14) Storia del Risorgimento; 15) Storia del movimento sindacale; 16) Storia del diritto italiano; 17) Storia della pubblica amministrazione; 18) Storia dei trattati e politica internazionale; 19) Storia delle istituzioni politiche; 20) Scienza della politica; 21) Politica economica e finanziaria; 22) Criminologia. Inoltre lo studente, per ambedue gli indirizzi, dovrà seguire i corsi e sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne scelte tra quelle che saranno determinate anno per anno dalla facoltà. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superati gli esami relativi ad almeno diciannove corsi oltre a quelli relativi a due lingue straniere. Art. 12. - Sono considerati come insegnamenti propedeutici agli effetti dell'iscrizione e dell'esame le istituzioni di diritto pubblico per il diritto costituzionale italiano e comparato e per l'organizzazione internazionale; la storia moderna per la storia contemporanea, il diritto amministrativo per il diritto pubblico della economia. Inoltre gli insegnamenti del primo biennio comune ai due indirizzi sono propedeutici ai soli effetti dell'esame rispetto a tutti quelli del biennio di specializzazione. Per gli insegnamenti di libera scelta le eventuali propedeuticità sono determinate dalla facoltà nell'approvare il relativo elenco. Art. 17. - È modificato nel senso che la seconda parte concernente i gruppi di materie per quanto riguarda il corso di laurea in scienze politiche è abrogata e sostituita dalla seguente: Materie giuridiche: Diritto costituzionale italiano e comparato; Istituzioni di diritto pubblico; Organizzazione internazionale; Diritto amministrativo; Istituzioni di diritto privato; Diritto pubblico regionale; Diritto pubblico dell'economia; Istituzioni di diritto e procedura penale; Diritto internazionale; Diritto internazionale privato; Diritto delle comunità europee; Diritto tributario; Diritto del lavoro; Diritto ecclesiastico; Diritto commerciale; Diritto processuale amministrativo; Teoria dell'organizzazione e dei servizi amministrativi; Legislazione del lavoro; Diritto privato comparato; Materie storiche: Storia moderna; Storia delle dottrine politiche; Storia contemporanea; Storia economica moderna; Storia dei trattati e politica internazionale; Storia delle istituzioni politiche; Storia dei partiti e movimenti politici; Storia americana; Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici; Storia del Risorgimento; Storia del diritto italiano; Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa; Storia delle dottrine economiche; Storia della pubblica amministrazione; Storia del movimento sindacale; Storia dell'Europa orientale; Materie economiche e statistiche: Economia politica; Statistica; Geografia politica ed economica; Scienza delle finanze; Politica economica e finanziaria; Contabilità di Stato. Materie filosofiche e sociologico-politiche: Sociologia; Scienza della politica; Dottrina dello Stato; Filosofia della politica; Criminologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 161. - CARUSO
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