Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 767/1969
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1969, n. 767
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 767/1969
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1969, n. 767
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 23 a 27, relativi all'ordinamento del corso di laurea in scienze politiche, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE Art. 23. - La durata del corso per il conseguimento della laurea in scienze politiche è di quattro ammesso si articola in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione; È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea deve avere eseguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno diciannove insegnamenti annuali e a quelli relativi a due lingue straniere. Gli insegnamenti possono essere anche mutuati da altre facoltà. Art. 24. - Il biennio propedeutico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: 1) Diritto costituzionale, italiano e comparato; 2) Economia politica; 3) Istituzioni di diritto privato; 4) Istituzioni di diritto pubblico; 5) Politica economica e finanziaria; 6) Sociologia; 7) Statistica; 8) Storia delle dottrine politiche; 9) Storia moderna. L'insegnamento di istituzioni di diritto privato approfondirà anche gli aspetti storico-comparatistici della materia. Art. 25. - All'inizio del terzo anno di corso lo studente presenta domanda di iscrizione a uno dei cinque indirizzi del biennio di specializzazione. Lo studente per essere ammesso al biennio di specializzazione deve aver superato almeno sei esami dei nove obbligatori del biennio propedeutico. I rimanenti esami dovranno comunque essere superati prima della laurea. Art. 26. - Lo studente durante il biennio propedeutico, può anticipare fino a tre insegnamenti obbligatori dell'indirizzo di specializzazione che intende seguire. Gli insegnamenti di indirizzo a scelta dello studente non possono essere anticipati. Art. 27. - Lo studente è tenuto a seguire i corsi con durata biennale e a superare i relativi esami in due lingue straniere moderne. Una di queste deve essere l'inglese; l'altra è a scelta dello studente, con preferenza per quelle insegnate nella facoltà. La frequenza del corso di lingua inglese deve aver luogo nel biennio propedeutico. Art. 28. - Gli esami di diritto amministrativo, di diritto internazionale, di diritto dell'economia e del lavoro non possono essere sostenuti, se prima non siano stati superati gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico. L'esame di istituzioni di diritto e procedura penale non può essere sostenuto se prima non sia stato superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico. Gli esami di politica economica e finanziaria e di scienza delle finanze non possono essere sostenuti se prima non sia stato superato l'esame di economia politica. L'esame di organizzazione economica internazionale non può essere sostenuto se prima non sia stato superato l'esame di politica economica e finanziaria. L'esame di demografia e statistica sociale non può essere sostenuto se prima non sia stato superato l'esame di statistica. Gli esami di storia dei trattati e relazioni internazionali e di storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici non possono essere sostenuti se prima non sono stati superati gli esami di storia moderna e di storia contemporanea, ove quest'ultima sia prevista come obbligatoria nell'indirizzo prescelto. Gli esami dei corsi a carattere superiore non possono essere sostenuti se prima non sia stato superato l'esame del corso di base. Art. 29. - Il biennio di specializzazione è suddiviso in cinque indirizzi: 1) Politico-amministrativo; 2) Politico-economico; 3) Politico-internazionale; 4) Politico-sociale; 5) Storico-politico. Sul diploma di laurea viene indicato l'indirizzo seguito. Art. 30. - Lo studente deve seguire i corsi e superare gli esami di almeno dieci materie indicate nell'elenco predisposto dalla facoltà per ciascun indirizzo. Di questi corsi non più di sette e non meno di quattro seno stabiliti come obbligatori; gli altri sono a scelta dello studente nell'ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco. Art. 31. - L'elenco degli insegnamenti obbligatori e a scelta di indirizzo è predisposto dalla facoltà, prima dell'inizio di ogni anno accademico, ai sensi del capo 5° dell'allegato, tabella IV, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189 , sulla base delle indicazioni date nel successivo articolo 13 in relazione ai fini che ciascun indirizzo si propone e avendo riguardo alle esigenze della continuità degli studi. Art. 32. - La facoltà con riguardo a specifici fini di orientamento didattico può predisporre l'elenco degli insegnamenti "a scelta" dei singoli indirizzi in modo differenziato a seconda dei campi di studio che articolano ciascun indirizzo. Art. 33. - La facoltà sceglie gli insegnamenti dei singoli indirizzi nel seguente elenco orientativo: Antropologia culturale; Contabilità nazionale; Contabilità dello Stato e degli enti pubblici; Controlli costituzionali; Criminologia; Demografia; Diplomazia e diritto diplomatico; Diritto americano; Diritto amministrativo; Diritto inglese; Diritto commerciale; Diritto della Comunità europea; Diritto ecclesiastico; Diritto dell'economia e del lavoro; Diritto internazionale; Diritto parlamentare; Diritto penale comparato; Diritto penale e dell'economia; Diritto privato comparato; Diritto processuale civile; Diritto pubblico comparato; Diritto pubblico comparato degli Stati africani; Diritto pubblico regionale; Diritto pubblico romano; Diritto degli scambi internazionali; Diritto tributario; Dottrina dello Stato; Econometria; Economia aziendale; Economia bancaria e monetaria; Economia dei Paesi afro-asiatici; Economia dei Paesi in via di sviluppo; Economia e politica agraria; Economia, del settore pubblico; Etnologia; Filosofia del diritto; Filosofia morale; Filosofia della politica; Filosofia della scienza; Filosofia della storia; Geografia politica ed economica; Istituzioni di diritto e procedura penale; Istituzioni di matematiche; Logica; Metodologia della ricerca storica; Metodologia delle scienze sociali; Organizzazione economica internazionale; Organizzazione internazionale; Organizzazione politica europea; Paleografia e diplomatica; Pedagogia; Politica comparata; Programmazione economica; Psicologia; Psicologia sociale; Ricerca operativa; Scienza dell'amministrazione; Scienza delle finanze; Scienza della politica; Sociologia applicata; Sociologia economica; Sociologia giuridica; Sociologia del lavoro e dell'industria; Sociologia politica; Sociologia urbana e rurale; Statistica economica; Statistica sociale; Storia dell'Africa e dell'Asia mediterranea; Storia americana; Storia antica; Storia degli arabi; Storia contemporanea; Storia costituzionale e amministrativa dell'Italia contemporanea; Storia del Cristianesimo; Storia del diritto italiano; Storia delle dottrine economiche; Storia economica; Storia della filosofia; Storia ed istituzioni dell'Europa orientale, Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici; Storia delle istituzioni politiche; Storia medioevale; Storia moderna e contemporanea dell'Africa; Storia moderna e contemporanea dell'Asia centrale; Storia dei partiti e dei movimenti politici; Storia del pensiero sociologico; Storia politica e diplomatica dell'Asia orientale; Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa; Storia del Risorgimento; Storia e tecnica dei mezzi di informazione; Storia dei trattati e relazioni internazionali; Tecnica della ricerca sociale; Tecnica degli scambi internazionali; Teoria dell'organizzazione; Teoria dello sviluppo economico; Teoria dello sviluppo politico. Art. 34. - Qualora la facoltà istituisca corsi semestrali o trimestrali due corsi semestrali, tre corsi trimestrali, un corso semestrale e uno trimestrale, equivarranno a un corso annuale. Qualora la facoltà istituisca corsi pluriennali di una stessa materia, ogni esame annuale verrà computato ai fini del numero minimo dei corsi stabilito. Art. 35. - È consentito il passaggio ad altro indirizzo prima dell'inizio del quarto anno di corso mediante presentazione di apposita domanda. Il consiglio di facoltà decide sulla validità dei corsi frequentati e degli esami superati nel precedente indirizzo ai fini del proseguimento degli studi nel nuovo indirizzo. Art. 36. - È ammessa la combinazione di due indirizzi. A tale effetto lo studente deve seguire i corsi e superare gli esami di ambedue gli indirizzi e comunque in non meno di quattordici materie indicate nell'elenco predisposto dalla facoltà rispetto ai due indirizzi scelti. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto. Art. 37. - Il consiglio di facoltà stabilisce la distribuzione cronologica degli insegnamenti entro i bienni e le modalità degli esami. Art. 38. - Il biennio di specializzazione utilizza in particolare anche esercitazioni, dibattiti, ricerche individuali e di gruppo e ogni altro strumento didattico che si riveli opportuno: fa altresì, ricorso a letture, ricerche integrative in campi di studio affini agli argomenti impartiti. Art. 39. - Quando una stessa materia sia prevista in più indirizzi, fermo restando il carattere unitario del corso di lezioni per tutti gli studenti, i professori ufficiali, nello svolgimento delle esercitazioni e nelle indicazioni dei testi sui quali lo studente deve compiere la sua preparazione così come negli esami, terranno conto della differenziata caratterizzazione dei vari indirizzi. Art. 40. - L'esame di laurea consiste: a) in una dissertazione scritta su un tema scelto dal candidato nell'ambito delle materie dell'indirizzo seguito e di quelle del biennio propedeutico direttamente connesse e nella discussione della stessa; b) in due dissertazioni orali su argomenti scelti dal candidato nell'ambito delle materie dell'indirizzo seguito e di quelle del biennio propedeutico direttamente connesse. Tali dissertazioni orali possono basarsi su letture, ricerche o esercitazioni compiute, individualmente o in gruppo, nell'ambito degli istituti o dei centri di studi annessi alla facoltà. La scelta del tema della dissertazione scritta e di quelle orali deve essere approvata dal professore ufficiale della materia. La relativa comunicazione alla segreteria della facoltà deve avere luogo almeno sei mesi prima della sessione d'esame per la dissertazione scritta e almeno due mesi prima della sessione d'esame per le dissertazioni orali. Art. 41. - Alla facoltà sono ammessi: una biblioteca e i seguenti istituti: Istituto di studi storici e di politica internazionale; Istituto di storia delle dottrine e delle istituzioni politiche; Istituto di storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici; Istituto di studi politico-economici; Istituto di statistica; Istituto di studi politico-sociali; Istituto di studi politico-giuridici. Gli istituti sono diretti da professori di ruolo o da professori incaricati. Ogni istituto è disciplinato con apposito regolamento interno. Disposizioni transitorie Art. 42. - Il nuovo piano di studi entra in vigore a partire dall'anno accademico 1969-70. Art. 43. - Gli studenti già iscritti possono seguire, a loro scelta, sia il presente piano di studi, sia il precedente ordinamento didattico. Art. 44. - Gli studenti iscritti al quarto anno sono ammessi agli indirizzi a condizione che, prima della laurea, abbiano superato gli esami prescritti per l'indirizzo e abbiano svolto, oltre le ordinarie attività di seminario, tre ricerche specializzate integrative. Gli studenti fuori corso sono ammessi agli indirizzi purchè rinnovino l'iscrizione al quarto anno e si adeguino alle suddette condizioni. Art. 45. - Il consiglio di facoltà deciderà ai fini della validità della frequenza e degli esami, sull'equivalenza tra gli insegnamenti previsti del, precedente ordinamento didattico e quelli impartiti in base al presente piano di studi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1969 Atti del Governo registro, n. 229, foglio n. 163. - CARUSO
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