Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 768/1965

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Pubblicato: 12/07/1965 In vigore dal: 24/05/1965 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1965, n. 768

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 768/1965 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1965, n. 768 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2051 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e ulteriormente modificato come appresso: Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di: 39) Storia delle religioni; 40) Storia del cristianesimo; 41) Sociologia; 42) Storia delle tradizioni popolari. Art. 30. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di: 20) Sociologia; 21) Storia contemporanea; Art. 31. - L'insegnamento complementare di "Statistica sanitaria" del corso di laurea in Medicina e chirurgica è soppresso e sostituito da quello di "Statistica medica e biometria". Art. 53. - L'insegnamento complementare di Metodi matematici della fisica, per il corso di laurea in Matematica (indirizzo: generale, didattico e applicativo del II gruppo), è soppresso. Art. 55. - Agli insegnamenti complementari dei corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di "Biologia marina". Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di: "Geologia nucleare, Cristallografia". Art. 58, relativo alle norme per le iscrizioni e gli esami per i vari corsi di laurea della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 1° ultimo comma è abrogato e sostituito da seguente: "Per la laurea in Scienze geologiche, l'esame eventuale di Analisi matematica I deve procedere quello di Analisi matematica II e questo deve precedere l'esame di Meccanica razionale". Gli articoli dal 117 al 123, relativi alla Scuola di specializzazione in Oftalmoiatria e oculistica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti concernente la nuova denominazione e il nuovo ordinamento della Scuola stessa. Scuola di specializzazione in Clinica oculistica Art. 1 Art. 117. - Presso l'Istituto di Clinica oculistica 6 istituita la Scuola di specializzazione in Clinica oculistica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono specialmente dedicarsi a questa branca della medicina. Art. 118. - Il corso ha la durata di quattro anni. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare per tutto il quadriennio le lezioni, le esercitazioni e le dimostrazioni, prestando regolare servizio come interni della Clinica a norma degli articoli 98 e 99 di questo statuto. Art. 119. - Al corso possono iscriversi solo i laureati in Medicina e chirurgia. Il numero degli allievi che possono essere accolti nella Scuola viene fissato in numero massimo di venti. Le norme di iscrizioni, ammissione, pagamento tasse, sono quelle generali delle Scuole di specializzazione contemplate negli articoli 93, 94, 10, 107 di questo - statuto. Art. 120. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola per ciascun anno di corso e che formano materie di esame al termine di ciascun anno sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia e genetica oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; 4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); 2) Farmacologia oculare e terapia fisica; 3) Anatomia patologica oculare; 4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina), del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma); 2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e Pleottica. 3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; 4) Tecnica operatoria - la parte. 4° Anno: 1) Neuroftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare; 4) Tecnica operatoria - 2° parte; 5) Tesi di specializzazione. La Direzione della Scuola ha facoltà di organizzare conferenze, dimostrazioni e seminari da tenersi da docenti di altre materie che abbiano attinenza con gli scopi della Scuola. Art. 121. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami sulle materie d'insegnamento dell'anno stesso di fronte ad una Commissione composta secondo quanto stabilito dall'articolo 100 di questo statuto. In seguito al risultato degli esami la Commissione stabilirà la loro idoneità o meno ad essere ammessi al successivo anno di corso. Art. 122. - Al termine del quarto anno di corso gli allievi che hanno superato gli esami delle materie di detto anno vengono ammessi a sostenere l'esame di diploma di fronte alla Commissione costituita a norma dell'art. 104 di questo statuto. Tale esame consiste nella presentazione di una tesi di specializzazione scritta su argomento di Clinica oculistica preventivamente assegnato dalla Direzione della Scuola, nel sostenere la relativa, discussione e in una prova pratica sull'ammalato. Art. 123. - Agli allievi che hanno superato l'esame finale di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in Clinica oculistica valido a tutti gli effetti di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 68. - VILLA

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