Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 769/1951
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1951, n. 769
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 769/1951
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1951, n. 769
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con il regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 , e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e con il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1950, n. 918 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58 ; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato: Attuale art. 2. - È sostituito dal seguente: "Per ogni insegnamento che si impartisce per singoli corsi di studio, il competente Consiglio di facoltà stabilisce al principio dell'anno accademico, l'orario dei corsi e delle esercitazioni, secondo il calendario scolastico". Attuale art. 7. - È sostituito dal seguente: "Ogni insegnamento si svolge mediante lezioni ed esercitazioni. Le esercitazioni hanno lo scopo di fare acquistare agli studenti le cognizioni pratiche per l'esercizio delle professioni alle quali le diverse discipline si riferiscono e le attitudini necessarie alla ricerca scientifica, scopi che si perseguono mediante esercitazioni di laboratorio, conferenze, discussioni, ricerche bibliografiche e con ogni altro mezzo che sia ritenuto confacente allo scopo". Attuale art. 10. - Il secondo comma è soppresso. Attuale art. 13. - Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui venga accordato la lode, la Commissione può anche dichiarare la dissertazione presentata dal candidato degna di pubblicazione; può inoltre proporre al Consiglio di amministrazione che la pubblicazione venga effettuata a spese dell'Università. Le deliberazioni relative devono essere prese dalla Commissione suddetta all'unanimità. Detta circostanza deve risultare sul verbale di laurea". Attuale art. 15. - Gli insegnamenti di "diritto corporativo" e di "economia politica corporativa" assumono rispettivamente la denominazione di "diritto del lavoro" e di "economia politica". L'insegnamento di "legislazione del lavoro" è soppresso e sostituito da quello di "diritto privato comparato", ed inoltre è aggiunto agli insegnamenti complementari quello di "diritto della navigazione", Attuale art. 16. - È così modificato: "L'esame di istituzioni di diritto romano deve precedere quello di "diritto romano". L'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto civile, diritto commerciale, diritto processuale civile e diritto amministrativo. L'esame di economia politica deve precedere gli esami di diritto commerciale e di scienza delle finanze e diritto finanziario. L'esame di diritto costituzionale deve precedere quelli di diritto internazionale e di diritto amministrativo". Attuale art. 20. - È aggiunto il seguente comma: "Possono essere ammessi a frequentare le biblioteche anche studenti non iscritti all'Istituto giuridico, secondo le norme contenute nel regolamento interno". Attuale art. 25. - È soppresso l'insegnamento complementare di "biologia delle razze umane", e sono aggiunti quelli di "parassitologia", "puericoltura", "semeiotica medica" e "tisiologia". Attuale art. 32. - È sostituito dal seguente: "Non sono ammessi agli esami di botanica farmaceutica, di zoologia generale, di chimica biologica, di farmacologia e di chimica bromatologica, gli studenti che non hanno superato l'esame di chimica organica. Non sono ammessi a sostenere gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica e relativi esercizi e di tecnica e legislazione farmaceutica gli studenti che non hanno superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica". Attuale art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti: 9. Medicina veterinaria legale; 10. Parassitologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 aprile 1951 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 13. - CARLOMAGNO
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