Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 773/1970
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. 773
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 773/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. 773
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 , e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 5 è abrogato e sostituito dal seguente: L'Università conferisce le seguenti lauree: 1) in economia e commercio; 2) in economia aziendale; 3) in lingue e letterature straniere; 4) in lingue e letterature orientali; 5) in lettere; 6) in filosofia; 7) in chimica industriale, e i seguenti diplomi: 1) di magistero in economia e diritto; 2) di magistero in economia aziendale; 3) di perfezionamento in una delle lingue e letterature straniere: francese, inglese, tedesca, spagnola e russa. Dopo l'art. 13 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la facoltà di economia e commercio, del corso di laurea in economia aziendale. Laurea in economia aziendale Art. 1 Art. 14. - La durata del corso di laurea in economia aziendale è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 15. - Sono insegnamenti fondamentali: 1) Matematica; 2) Sociologia; 3) Istituzioni di diritto privato; 4) Istituzioni di diritto pubblico; 5) e 6) Economia politica I e II; 7) Storia economica; 8) Statistica metodologica; 9) Economia aziendale; 10) Metodologie e determinazioni quantitative di azienda; 11) Diritto commerciale; 12) Politica economica e scienza delle finanze; 13) Economia aziendale (corso progredito); 14) Economia delle aziende commerciali; 15) Economia delle aziende industriali; 16) Economia delle aziende di credito; 17) Organizzazione del lavoro. Sono insegnamenti complementari: 1) Economia delle aziende industriali: corso progredito; 2) Economia delle aziende di credito: corso progredito; 3) Economia delle aziende commerciali: corso progredito; 4) Statistica metodologica: corso progredito; 5) Metodologia delle scienze sociali; 6) Matematica finanziaria e attuariale; 7) Direzione e analisi del processo decisionale; 8) Organizzazione delle imprese industriali; 9) Programmazione e controllo; 10) Funzioni finanziarie; 11) Funzioni commerciali; 12) Funzioni di produzione; 13) Amministrazione del personale e analisi delle mansioni; 14) Economia dei settori di aziende industriali; 15) Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali; 16) Economia delle imprese pubbliche; 17) Metodi quantitativi per le decisioni; 18) Bilancio ed altre determinazioni di sintesi; 19) Contabilità industriale; 20) Sistemi di informazione e di controllo; 21) Pianificazione a lungo periodo; 22) Economia delle fonti di energia; 23) Economia degli intermediari finanziari; 24) Rilevazioni bancarie; 25) Organizzazione delle aziende di credito; 26) Economia del medio circolante; 27) Economia del mercato mobiliare; 28) La gestione valutaria delle banche; 29) Economia delle aziende del grande dettaglio; 30) Tecnica delle ricerche di mercato; 31) Costi di distribuzione e canali di distribuzione; 32) Organizzazione commerciale; 33) Economia e tecnica della pubblicità; 34) Politica dei prezzi; 35) Tecnica del commercio internazionale; 36) Economia delle aziende di assicurazione e di previdenza; 37) Organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche; 38) Bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche; 39) Programmazione e pianificazione nella amministrazione pubblica; 40) Localizzazione delle imprese industriali e commerciali; 41) Costi e ricavi bancari; 42) Economia delle aziende agrarie; 43) Tecnologia dei processi produttivi; 44) Diritto industriale; 45) Diritto tributario; 46) Diritto fallimentare; 47) Diritto penale commerciale; 48) Diritto del lavoro e della previdenza sociale; 49) Diritto bancario e della borsa; 50) Diritto amministrativo; 51) Diritto internazionale. Art. 16. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami fondamentali ed inoltre nove insegnamenti opzionali, scelti fra gruppi di discipline indicate dalla facoltà per i singoli piani di studio. Gli studenti possono, tuttavia, previa approvazione della facoltà, seguire un proprio piano degli studi, fatti salvi gli insegnamenti obbligatori; purchè esso comprenda insegnamenti impartiti nella facoltà. Lo studente, inoltre, dovrà, prima di sostenere l'esame di laurea, dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere, scelte fra quelle impartite negli istituti linguistici dell'università. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 agosto 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 26. - CARUSO
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