Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 774/1979
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979, n. 774
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 774/1979
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979, n. 774
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 135, 136, 137, 138, relativi alla scuola di specializzazione in ,clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in dermatologia e venerologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia Art. 1 Art. 135. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermatologica e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 136. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 137. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia e istologia normale della cute; 2) fisiologia della cute e degli annessi; 3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; 4) microbiologia e parassitologia applicate; 5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina; 6) semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: 1) patologia delle malattie cutanee; 2) patologia delle infezioni veneree; 3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica; 4) immunopatologia cutanea; 5) dermatologia allergologica e professionale; 6) angiologia; 7) sessuologia. 3° Anno: 1) clinica delle malattie cutanee; 2) clinica delle infezioni veneree; 3) dermatologia pediatrica; 4) farmacologia e terapia; 5) fisioterapia dermatologica; 6) cosmetologia; 7) chirurgia plastica riparatrice; 8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Art. 138. - Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno perciò obbligo di seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nei reparti, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1980 Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 390
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