Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 778/1955

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.

Pubblicato: 01/09/1955 In vigore dal: 19/07/1955 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955, n. 778

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 778/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955, n. 778 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2255 e modificato con i regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606 ; 31 ottobre 1929, n. 2400 ; 1 ottobre 1931, n. 1372 ; 27 ottobre 1932, n. 2062 ; 27 dicembre 1934, n. 2448 ; 27 ottobre 1936, n. 2457 ; 27 marzo 1939, numero 1296 ; 9 maggio 1939, n. 1469 : 26 ottobre 1910, n. 2065 ; 27 aprile 1942, n. 470 ; 5 settembre 1942, numero 1266, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028 ; 18 aprile 1951, n. 964 ; 25 luglio 1952, n. 1207 ; 10 febbraio 1953, n. 377 , e 8 febbraio 1954, n. 402 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 9) Diritto privato comparato; 10) Diritto pubblico comparato; 11) Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche; 12) Ordinamento delle comunità europee. Dopo l'art. 23 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla creazione di alcuni Istituti presso la Facoltà di giurisprudenza, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 24. - Appartengono alla Facoltà gli istituti e i Seminari seguenti: Istituto di diritto privato, comprendente i Seminari di diritto civile, diritto commerciale, diritto agrario; Istituto di diritto pubblico, comprendente i Seminari di diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e penale, diritto penale, diritto ecclesiastico, diritto internazionale e diritto del lavoro; Istituto di storia e filosofia del diritto, comprendente i Seminari di filosofia del diritto, storia del diritto italiano, storia del diritto romano, diritto romano e diritto comparato; Istituto di scienze economiche e statistiche, comprendente i Seminari di economia politica e statistica; Istituto di finanza pubblica, comprendente i Seminari di scienza delle finanze e diritto finanziario. Art. 25. - Gli Istituti ed i Seminari hanno per scopo l'addestramento dei giovani alle ricerche scientifiche ed il loro avviamento allo studio delle fonti e della letteratura delle varie discipline giuridiche ed economiche. I loro lavori consistono in esercitazioni, ricerche e dissertazioni. Art. 26. - I direttori degli Istituti sono nominati con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e dai regolamenti particolari che li riguardano e durano in carica tre anni. Il direttore è assistito da un Consiglio direttivo composto dai professori di ruolo che impartiscono gli insegnamenti delle materie nell'ambito dell'Istituto. Art. 27. - Sono ammessi a frequentare i singoli Istituti e Seminari gli studenti della Facoltà, nonchè gli studenti di altre Facoltà, ed i laureati che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione del direttore. Art. 28. - Gli Istituti di diritto privato, di diritto pubblico e di storia della filosofia del diritto, hanno Una biblioteca comune e del pari una biblioteca comune hanno gli Istituti di scienze economiche e statistiche e di finanza pubblica. Uno dei direttori degli Istituti giuridici sarà incaricato di anno in anno dal Consiglio di Facoltà a sovraintendere alla biblioteca comune e a coordinare il funzionamento degli Istituti stessi; del pari uno dei direttori dei due Istituti economico-finanziario, sarà incaricato di anno in anno dal Consiglio di Facoltà a sovraintendere alla biblioteca comune e a coordinare il funzionamento degli Istituti medesimi. Art. 30. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: 6) Puericoltura 7) Medicina del lavoro; 8) Tisiologia; 9) Idrologia medica; 10) Clinica ortopedica; 11) Urologia. Art. 34. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti quelli di: 5) Topologia; 6) Teoria delle funzioni. Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di: 7) Calcolo delle probabilità; 8) Fisica terrestre; 9) Geodesia 10) Astronomia. Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di: 9) Geografia fisica. Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: 9) Scienza dell'alimentazione; 10) Entomologia agraria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 luglio 1955 GRONCHI Rossi Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 118. - CARLOMAGNO

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 778/1955 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1955

Esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Francia effettuato in Roma il 18 genna… Decreto del Presidente della Repubblica 1557 Istituzione in Stresa di una Scuola avente finalita' ed ordinamento speciali con denomina… Decreto del Presidente della Repubblica 1554 Istituzione in Firenze di una Scuola avente finalita' ed ordinamento speciali con denomin… Decreto del Presidente della Repubblica 1556 Istituzione in Abano Terme di una Scuola avente finalita' ed ordinamento speciali con den… Decreto del Presidente della Repubblica 1555 Erezione in ente morale dell'Associazione corale Luigi Gazzotti, con sede in Modena. Decreto del Presidente della Repubblica 1553