Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 781/1974
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. 781
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 781/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. 781
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;. Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 231, 232 e 233, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile Art. 231. - La durata del corso è di quattro anni. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti è stabilito in dieci per anno di corso, previo concorso interno, per titoli e per esami. Art. 232. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia ed embriologia del sistema nervoso; Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva; Genetica; Endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia; Patologia e clinica pediatrica; Tecniche di laboratorio. 2° Anno: Anatomia patologica del sistema nervoso; Biochimica patologica del sistema nervoso; Psicologia dell'età evolutiva; Semeiotica e clinica neurologica; Semeiotica e clinica psichiatrica. 3° Anno: Psicopatologia dell'età evolutiva; Semeiotica e clinica neurologica infantile; Psicodiagnostica dell'età evolutiva; Elettrofisiologia; Neuroradiologia; Neurochirurgia dell'età evolutiva; Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I). 4° Anno: Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (II); Terapia generale delle malattie mentali infantili; Psicoterapia dell'età evolutiva; Foniatria; Psicopedagogia; Sociologia applicata alla popolazione infantile; Legislazione. ESAMI 1° Anno: Anatomia ed embriologia del sistema nervoso; Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva; Genetica, endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia; Patologia e clinica pediatrica. 2° Anno: Anatomia patologica del sistema nervoso e biochimica patologica del sistema nervoso; Psicologia dell'età evolutiva; Semeiotica e clinica neurologica; Semeiotica e clinica psichiatrica. 3° Anno: Semeiotica e clinica neurologica infantile; Psicopatologia dell'età evolutiva; Psicodiagnostica dell'età evolutiva. 4° Anno: Semeiotica e clinica psichiatrica infantile; Psicopedagogia; Legislazione. Art. 233. - Gli specializzandi dovranno compiere i seguenti internati: internato di sei mesi, in clinica psichiatrica per gli iscritti al primo anno; internato di tre mesi in neurologia e di tre mesi in psichiatria per gli iscritti al secondo anno; internato di sei mesi in neuropsichiatria infantile per gli iscritti al terzo e quarto anno. Al termine di ogni anno, gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare gli esami di profitto. Sono previste le seguenti abbreviazioni di corso: gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria sono iscritti di ufficio al secondo anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto di anatomia ed embriologia del sistema nervoso, fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva, patologia e clinica pediatrica, anatomia patologica del sistema nervoso, biochimica patologica del sistema nervoso e dall'espletare il periodo di internato in neurologia e in psichiatria; gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti di ufficio al secondo anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto di genetica e di endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia e dall'espletare il periodo di internato del primo anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 45
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