Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 781/1982

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, ad accettare due donazioni.

Pubblicato: 28/10/1982 In vigore dal: 02/08/1982 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. 781

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 781/1982 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. 781 ## Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, ad accettare due donazioni. Art. 1 N. 781. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, viene autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla sig.na Vitale Gaetana, rispettivamente, con atto 20 luglio 1974, n. 37564 di repertorio, a rogito, avv. Cesare Cherchi, notaio in Cagliari, pubblicato il 6 agosto 1974 e registrato a Cagliari il 1 agosto 1974 al n. 8672, e con atto del suddetto notaio 29 gennaio 1975, n. 38098 di repertorio, pubblicato il 24 febbraio 1975 e registrato a Cagliari il 13 febbraio 1975 al n. 1332, consistenti: a) in un immobile sito nel comune di Cagliari, frazione Pirri, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 9568, foglio 6, mappale 344 e 1555 parte, costituito da un locale della superficie coperta di mq 110 e da antistante area scoperta di mq 280; valore attribuito con perizia di parte di L. 15.400.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Cagliari a L. 22.750.000; b) in un immobile sito nel comune di Cagliari, frazione Pirri, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 9568, foglio 6, mappale 1555 parte, consistente in un appezzamento di terreno edificabile del valore attribuito di lire 12.250.000. Le donazioni sono state fatte con l'onere che l'ente provveda a destinare gli immobili alla costruzione della sede della sezione di Cagliari-Pirri dell'Associazione nazionale combattenti e reduci. La sede dovrà essere realizzata ed operante entro dieci anni dall'accettazione nei termini previsti dalla legge. Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1982 Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 250

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