Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 783/1958
Approvazione della modificazione dell'art. 8 dello statuto dell'Ente provinciale per il Potenziamento Agricolo Trevigiano (E.P.A.T.).
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1958, n. 783
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 783/1958
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1958, n. 783
## Approvazione della modificazione dell'art. 8 dello statuto dell'Ente
provinciale per il Potenziamento Agricolo Trevigiano (E.P.A.T.).
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1954, n. 973, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1954 , atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 139, con il quale viene attribuita la personalità giuridica alla Fondazione "Ente provinciale per il Potenziamento Agricolo Trevigiano (E.P.A.T.)", con sede a Treviso, e ne viene approvato il relativo statuto; Visto l'art. 20 dello statuto dell'Ente, con il quale si stabilisce che le modificazioni del medesimo statuto devono essere deliberate col voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione e debitamente approvate; Vista la copia, autenticata dal notaio dott. Cornelio Olivi di Treviso, del verbale n. 9 del 29 dicembre 1956, con il quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha deliberato all'unanimità di sostituire all'art. 8 dello statuto la parola "Segretario" con quella di "Direttore"; Vista la domanda presentata dal presidente in data 8 gennaio 1957; Visto l'art. 16, ultimo comma, del Codice civile ; Visto l'art. 4 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 ; Visto il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Si approva la modificazione apportata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il Potenziamento Agricolo Trevigiano (E.P.A.T.), con sede in Treviso, all'art. 8 dello statuto della Fondazione. L'articolo suddetto è modificato come segue: "Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente. Provvede anche alla nomina del direttore dell'Ente che può cadere su persona anche non facente parte del Consiglio. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, ne cura l'andamento e procede all'espletamento degli affari. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio nelle quali viene eventualmente sostituito dal vice presidente o, in mancanza di questi, dal consigliere anziano per età. Il direttore firma col presidente i verbali delle adunanze del Consiglio, i mandati di invito e di pagamento, cura la regolarità degli atti e dei libri e registri di ufficio". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1958 GRONCHI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 137. - DI PRETORO
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