Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 783/1959

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Pubblicato: 05/10/1959 In vigore dal: 20/08/1959 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 783

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 783/1959 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 783 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 8, relativo alla propedeuticità da osservarsi nel corso di laurea in giurisprudenza, è così integrato al numero 1, dopo le parole "diritto agrario" dovrà aggiungersi: "e di diritto internazionale"; al numero 5, dopo le parole "diritto amministrativo" dovrà aggiungersi: "e di diritto internazionale". Art. 1 Art. 11, relativo alla propedeuticità da osservarsi nel corso di laurea in scienze politiche è così integrato al numero 3, dopo le parole "di diritto del lavoro" dovrà aggiungersi: "e di diritto internazionale". Art. 20. Agli insegnamenti complementari dei corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di: "tecnica, delle ricerche di mercato e della distribuzione in generale" e di: "lingua araba". Art. 33. - Agli istituti annessi alla Facoltà di medicina, e chirurgia è aggiunto "l'istituto di clinica pediatrica". Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di: "biochimica applicata". Art. 40. - È soppresso l'istituto di chimica generale, annesso alla Facoltà di farmacia. Art. 78. - È così integrato: "La Facoltà di scienze tisiche, matematiche e naturali conferisce le seguenti lauree: a) scienze matematiche; b) fisica; c) chimica; d) scienze naturali; e) matematica e fisica; f) scienze biologiche; g) scienze geologiche. Dopo l'art. 90, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti articoli relativi al corso di laurea in scienze geologiche. Laurea in scienze geologiche Art. 91. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche; 2) fisica sperimentale (biennale); 3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 4) mineralogia; 5) geologia; 6) geologia applicata; 7) paleontologia; 8) geografia; 9) geografia fisica; 10) topografia e cartografia; 11) fisica terrestre; 12) petrografia. Insegnamenti complementari: 1) geochimica; 2) geodesia; 3) geografia economica; 4) zoologia; 5) botanica; 6) oceanografia; 7) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), biennale; 8) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; 9) statistica; 10) chimica fisica; 11) paleontologia umana; 12) antropologia; 13) chimica organica; 14) astronomia; 15) vulcanologia; 16) anatomia comparata. Gli insegnamenti di: "botanica" e di "zoologia" debbono avere indirizzo biogeografico. L'insegnamento di "analisi matematica" sarà impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno; le studente dovrà sostenere due esami distinti. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Art. 92. - L'esame di mineralogia deve essere preceduto da, quelli di istituzioni di matematiche, fisica sperimentale I, chimica generale ed inorganica con elementi di organica. Gli esami delle materie fondamentali del 3° e 4° anno devono essere preceduti dagli esami delle materie fondamentali del 1° e 2° anno. L'esame di geologia applicata deve essere preceduto da quello di geologia. Le esercitazioni di topografia e cartografia, petrografia, geologia, paleontologia, fisica terrestre dovranno essere svolte in parte in campagna. Le tesi di laurea sono solo sperimentali, possono avere indirizzo mineralogico, geologico, paleontologico. All'inizio del 3° anno lo studente dovrà richiedere lo internato presso uno degli istituti di mineralogia e petrografia, geologia e paleontologia, geodesia e geofisica presso i quali svolgerà la tesi di laurea sperimentale. Art. 93 (già 91), riguardante norme comuni è così integrato: "L'esame di laurea in scienze matematiche, in fisica, in chimica, in scienze naturali, in matematica e fisica, in scienze biologiche, in scienze geologiche, consiste oltre che nell'esame di cultura generale ed oltre che nelle prove pratiche di cui agli articoli 83 e 85: (i successivi capoversi a) e b) restano invariati)". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 154. - VILLA

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