Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 785/1953

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

Pubblicato: 27/10/1953 In vigore dal: 30/07/1953 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 785

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 785/1953 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 785 ## Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con regio decreto 21 ottobre 1938, numero 2216 , e modificato con i regi decreti 21 ottobre 1940, n. 1654 , 17 ottobre 1941, n. 1214 e con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 1303 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduta la proposta di modifica allo statuto formulata dal Consiglio direttivo della predetta Scuola; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e così ulteriormente modificato: Art. 1 "A tal fine, la Scuola accoglie in due sezioni distinte, maschile e femminile, studenti iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia od alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, nonchè i laureati di dette Facoltà in tutte le Università della Repubblica, fornendo loro gratuitamente alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione gli opportuni mezzi di studio". Art. 49. - Al primo comma, dopo le parole "per entrambe le classi", vanno inserite le seguenti "e per ciascuna delle due sezioni, maschile e femminile". Art. 51. - Il quarto comma è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1953 EINAUDI BETTIOL Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 138. - PALLA

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