Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 785/1977
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1977, n. 785
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 785/1977
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1977, n. 785
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 202 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione per revisori e certificatori di bilanci societari annessa alla facoltà di economia e commercio. FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO Scuola di specializzazione per revisori e certificatori di bilanci societari Art. 203.- Titolo per l'ammissione alla scuola di specializzazione è la laurea in economia e commercio. Art. 204. - La scuola ha sede presso la facoltà di economia e commercio dell'Università ed è retta secondo le norme del regolamento generale per la scuola di specializzazione dell'Università di Messina e secondo le norme del seguente ordinamento. Art. 205. - La domanda di ammissione deve essere diretta al rettore della Università ed accompagnata dal diploma di laurea, dal certificato di carriera scolastica e da tutti gli altri titoli che il candidato ritenesse opportuno presentare. Art. 206. - La scuola ha la durata di due anni. Il numero dei posti disponibili per ogni anno e di cento. Art. 207. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) economia e politica aziendale; 2) procedure contabili e sistemi informativi di azienda; 3) teoria e pratica dell'unificazione contabile (nazionale e comparata); 4) analisi dei costi e finanza aziendale; 5) economia dei gruppi aziendali e delle imprese multinazionali. 2° Anno: 1) diritto delle società commerciali; 2) tecnica fiscale e tributaria del bilancio; 3) tecnica delle negoziazioni di borsa; 4) tecnica dei fidi bancari; 5) tecnica delle revisioni e della certificazione dei bilanci; 6) diritto tributario e di bilancio. Art. 208. - La Direzione della scuola è affidata al professore di ragioneria generale ed applicata al quale spetta, fra l'altro, la vigilanza sulla frequenza, sulla attività e sulla disciplina degli specializzandi. Il controllo sul funzionamento viene esercitato dal preside della facoltà di economia e commercio. Art. 209. - Per ottenere l'ammissione al secondo anno, gli specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali del primo anno. Art. 210. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Essa sarà accertata mediante la firma apposta dagli specializzandi su appositi fogli di presenza. Art. 211. - Gli esami avranno luogo in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale. Art. 212. - Il direttore della scuola valuterà comparativamente la carriera scolastica e gli altri eventuali titoli presentati e procederà alla graduatoria degli aspiranti, che diventerà esecutiva dopo l'approvazione del preside della facoltà di economia e commercio. Art. 213. - La scuola rilascia, dopo la discussione di una dissertazione scritta, un diploma di specialista in revisore e certificatore di bilancio. Art. 214. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono così fissate: tassa di ammissione (all'atto della domanda). . . . . . L. 10.000 tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . " 10.000 tassa di iscrizione (in 4 rate). . . . . . . . . . . . " 90.000 soprattassa esame (in due rate) . . . . . . . . . . . . " 5.000 biblioteca ed esercitazioni (in 3 rate) . . . . . . . . " 148.000 libretto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.000 soprattassa esame di diploma. . . . . . . . . . . . . . " 5.000 tassa di ripetizione esame. . . . . . . . . . . . . . . " 2.000 tassa di ripetizione diploma. . . . . . . . . . . . . . " 1.000 tassa fuori corso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20.000 contributo pergamena. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000 tassa di diploma (erario) . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1977 Registro n. 116 Istruzione, foglio n. 68
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