Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 785/1980
Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive integrazioni, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1980, n. 785
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 785/1980
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1980, n. 785
## Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1967, n. 429, e successive integrazioni, sui documenti caratteristici
degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della
guardia di finanza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza; Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695 , riguardante i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429 , e successive modificazioni, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro della difesa e del tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico Il primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429 , quale risulta sostituito dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 1126 , è modificato come segue: "I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il sottufficiale dipende per il servizio e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità gerarchiche superiori nella stessa linea di servizio. L'autorità competente alla compilazione è l'ufficiale, il funzionario civile o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attività". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 1980 PERTINI COSSIGA - REVIGLIO - LAGORIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1980 Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 4
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