Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 789/1957

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Pubblicato: 06/09/1957 In vigore dal: 30/06/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957, n. 789

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 789/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957, n. 789 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 13. - Il quarto comma viene così modificato: "Ai fini della determinazione dell'argomento della tesina di cui al comma precedente, si intendono materie di diritto pubblico le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto penale, diritto processuale civile, procedura penale, diritto ecclesiastico. Si intendono materie di diritto privato: il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto romano e il diritto del lavoro". Agli Istituti esistenti presso la Facoltà di economia e commercio sono aggiunti gli Istituti di diritto commerciale e di lingua e letteratura inglese e americana. Pertanto il primo comma dell'art. 24 è così modificato: Art. 24. - Alla Facoltà sono annessi gli Istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia e il museo merceologico), di matematica finanziaria, di ragioneria ed economia aziendale, di tecnica bancaria e professionale, commerciale ed industriale, di geografia, di statistica, di politica economica e finanziaria, di economia politica, di storia economica, di diritto commerciale e di letteratura inglese e americana. Art. 40. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di: 13) Cooperazione agricola. Nello stesso articolo prima dell'ultimo comma è inserito il seguente: "Le discipline biennali di "Agronomia generale e coltivazioni erbacee" e di "Chimica agraria" comportano un esame alla fine di ciascuno degli anni di corso". Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di: 35) Storia delle tradizioni popolari; 36) Storia delle dottrine politiche. Dopo l'art. 77, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione, presso la Facoltà di lettere e filosofia, della Scuola di perfezionamento in filologia classica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di perfezionamento in filologia classica Art. 78. - È istituita, presso la Facoltà di lettere e filosofia, una Scuola di perfezionamento in filologia classica con il fine di promuovere l'incremento degli studi classici è d'integrare, in queste discipline, la preparazione scientifica e professionale dei laureati. La scuola di filologia classica conferisce il diploma di perfezionamento in filologia classica. Art. 79. - Titolo di ammissione è la laurea in lettere, indirizzo classico; i laureati dell'indirizzo moderno saranno ammessi solo su parere del Consiglio della scuola che può sottoporre gli aspiranti a un colloquio preliminare. Riguardo alle carriere scolastiche degli iscritti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti per gli studenti dei corsi di laurea. Riguardo alle tasse, soprattasse e contributi valgono le disposizioni di legge vigenti per gli studenti dei corsi di laurea della Facoltà. Entro il 31 dicembre del primo anno di corso gli iscritti devono presentare il piano di studio che diviene definitivo dopo che il direttore, sentito, ove ritenga, il Consiglio della scuola, lo abbia approvato. Art. 80. - Il corso della Scuola ha la durata di due anni. Sono insegnamenti costitutivi della Scuola: a) insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura greca (biennale); 2) Letteratura latina (biennale); 3) Grammatica greca e latina; 4) Filologia classica; b) Insegnamenti complementari: 1) Glottologia; 2) Storia comparata delle lingue classiche; 3) Paleografia greca; 4) Paleografia latina; 5) Papirologia; 6) Filologia bizantina; 7) Lingua e letteratura latina medioevale; 8) Critica del testo; 9) Letteratura cristiana antica; 10) Letteratura umanistica; 11) Storia della filosofia antica; 12) Religioni del mondo classico; 13) Metrica greca e latina; 14) Storia della filologia classica. Art. 81. - Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono: avere seguito i corsi negli insegnamenti fondamentali e almeno in tre dei complementari a loro scelta; avere superato un colloquio sugli argomenti dei corsi degli insegnamenti fondamentali, nonchè un colloquio complessivo di cultura classica, con particolare riferimento alle materie complementari prescelte. I corsi di Letteratura greca e di Letteratura latina devono essere seguiti per un biennio. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scientifica, che abbia carattere di ricerca originale, su argomento che rientri nell'ambito degli insegnamenti costitutivi della scuola. Almeno una parte della dissertazione deve essere scritta in latino. Art. 82. - Il Consiglio della scuola si compone dei professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà di lettere e filosofia titolari degli insegnamenti costitutivi. Il Consiglio è presieduto dal direttore, eletto nel suo seno e nominato dal rettore per un triennio accademico. Le funzioni dei professori incaricati sono quelle previste dal regolamento generale universitario in rapporto ai Consigli di Facoltà. Il programma della scuola viene compilato dal direttore, sottoposto all'approvazione del Consiglio della scuola e quindi reso pubblico. Per gli insegnamenti che sono comuni alla Facoltà di lettere e filosofia valgono normalmente i corsi ivi impartiti a titolo ufficiale. Art. 83. - Le Commissioni per i colloqui sono nominate dal direttore della scuola. Le Commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal rettore, sentito il direttore della scuola e si compone di sette membri, compresi i professori che costituiscono il Consiglio della scuola. Dopo l'art. 97, che elenca gli Istituti della Facoltà di ingegneria, vanno inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale, annessa alla Facoltà di giurisprudenza. SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA Scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale Art. 98. - La Scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale ha per fine di conferire una particolare competenza e preparazione professionale sulla organizzazione e la disciplina del lavoro e degli ordinamenti assistenziali, ed è annessa alla Facoltà di giurisprudenza. Art. 99. - Alla scuola potranno iscriversi i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio e in scienze politiche, nel numero massimo di 150. Art. 100. - La durata del corso degli studi è di due anni e al suo termine viene conferito un diploma di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale. Art. 101. - Gli iscritti alla scuola debbono pagare le tasse di iscrizione e la soprattassa di esame nella misura che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della Facoltà di giurisprudenza e sentito il Senato accademico. Il provento delle tasse sarà così ripartito: il 15% a beneficio del Seminario giuridico per compenso servizio di biblioteca e di esercitazioni; il 70% a beneficio del personale insegnante ed in proporzione delle lezioni impartite; il 10% a beneficio del personale di segreteria e della biblioteca per il maggior lavoro; il 5% a beneficio dell'Opera universitaria. Il provento delle soprattasse di esami sarà ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4512 . I diplomati dovranno inoltre pagare la tassa di diploma in L. 6000, a norma dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 . Art. 102. - Alla direzione della scuola sarà preposto un professore della scuola stessa designato dalla Facoltà giuridica e scelto tra gli insegnanti di ruolo. Egli dura in carica un biennio. Art. 103. - Gli incarichi nella scuola sono deliberati dalla Facoltà giuridica su proposta del direttore, che potrà scegliere tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti e, in mancanza, tra persone di riconosciuta competenza nella materia. Art. 104. - Il Consiglio della scuola si compone di tutti i professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore. Art. 105. - Le materie di insegnamento nella scuola sono le seguenti: 1° anno: a) Storia del sindacalismo; b) Diritto del lavoro (1° corso); c) Legislazione interna e comparata della previdenza sociale, (1° corso); d) Politica economica finanziaria (1° corso); e) Assicurazioni sociali; f) Legislazione comparata del lavoro; g) Storia del diritto del lavoro (1° corso); 7) Diritto amministrativo del lavoro. 2° anno: a) Diritto del lavoro (2° corso); b) Legislazione interna e comparata, della previdenza sociale (2° corso); c) Politica economica e finanziaria (2° corso); d) Storia del diritto del lavoro (2° corso). Art. 106. - Gli insegnamenti a corso biennale comportano un unico esame alla fine del biennio. All'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta, non è ammesso chi non abbia superato tutti gli esami di profitto. Art. 107. - I componenti le Commissioni degli esami di profitto, nominati dal direttore della scuola, saranno tre: il professore ufficiale della materia; un altro professore della scuola; un cultore della materia. La Commissione per l'esame di diploma, composta da sette membri (quattro professori ufficiali della scuola e tre liberi docenti o cultori della materia) è nominata, su proposta del direttore della scuola, dal preside della Facoltà giuridica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 73. - RELLEVA

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