Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 789/1959
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 789
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 789/1959
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 789
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di "storia delle dottrine politiche" e "diritto industriale". L'art. 46, è abrogato e sostituito dal seguente: La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce: a) la laurea in scienze matematiche; b) la laurea in fisica; c) la laurea in matematica e fisica; d) la laurea in chimica; e) la laurea in scienze naturali; f) la laurea in scienze geologiche; g) la laurea in scienze biologiche. Dopo l'art. 53 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze biologiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 54. - La durata del corso di laurea in scienze biologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche; 2) fisica; 3) chimica generale ed inorganica; 4) chimica organica; 5) botanica (biennale); 6) zoologia (biennale); 7) anatomia comparata; 8) anatomia umana; 9) istologia ed embriologia; 10) fisiologia generale (biennale); 11) chimica biologica; 12) igiene. Sono insegnamenti complementari: 1) chimica fisica; 2) antropologia; 3) genetica; 4) patologia generale; 5) microbiologia; 6) entomologia agraria; 7) geologia; 8) paleontologia; 9) scienza dell'alimentazione; 10) farmacologia. Lo studente non potrà sostenere l'esame di anatomia comparata se non avrà superato quello di zoologia e non potrà sostenere l'esame di fisiologia generale se non avrà superato quello di anatomia umana. Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 agosto 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 168. - VILLA
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