Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 790/1974

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.

Pubblicato: 11/02/1975 In vigore dal: 29/10/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 790

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 790/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 790 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 , e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 157, 158, 159, 160, 161, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in radiologia Art. 1 Art. 157. - La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia e in radiologia diagnostica. Art. 158. - La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti in numero massimo di 12 per ciascun anno di corso per radiologia (6) radiologia diagnostica (6) per un totale di 42 nei sette anni di corso (4 anni radiologia e 3 anni radiologia diagnostica). Art. 159. - La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni. Gli insegnamenti sono i seguenti: a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente: 1) richiami di matematica e fisica generale; 2) costituzione della materia; 3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni; 4) statistica applicata alla medicina; 5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia. b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente: 1) principi generali di radiodiagnostica; 2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica; 3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica; 4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia; 5) semeiotica radiologica; 6) diagnostica differenziale radiologica; 7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici; 8) dimostrazioni di casistica clinica. c) Radiobiologia (annuale) comprendente: 1) radiobiologia generale; 2) danni da radiazioni e radiopatie. d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente: 1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia; 2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo; 3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa; 4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni; 5) radioprotezione chimica; 6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici. e) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente: 1) radiobiologia applicata; 2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica; 3) istopatologia speciale dei tumori; 4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia; 5) tecnica e metodica radioterapica; 6) dosimetria; 7) clinica radioterapica; 8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica; 9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia; 10) dimostrazioni di casistica clinica. f) Medicina nucleare (biennale) comprendente: 1) elementi di medicina nucleare; 2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare; 3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna; 4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna; 5) radioterapia metabolica; 6) dimostrazioni di casistica clinica. I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno (tronco comune): Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica; Radiobiologia; Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia; Radiodiagnostica (I). 2° Anno: Radiodiagnostica (II); Radioterapia e terapia fisica (I). 3° Anno: Radiodiagnostica (III); Radioterapia e terapia fisica (II); Medicina nucleare (II). 4° Anno: Radioterapia e terapia fisica (III); Medicina nucleare (II). Art. 160. - La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni. Gli insegnamenti sono i seguenti: a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente: 1) richiami di matematica e fisica generale; 2) costituzione della materia; 3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni; 4) statistica applicata alla medicina; 5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia. b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente: 1) principi generali di radiodiagnostica; 2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica; 3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica; 4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia; 5) semeiotica radiologica; 6) diagnostica differenziale radiologica; 7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici; 8) dimostrazioni di casistica clinica. c) Radiobiologia (annuale) comprendente: 1) radiobiologia generale; 2) danni da radiazioni e radiopatie. d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente: 1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia; 2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo; 3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa; 4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni; 5) radioprotezione chimica; 6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici. I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso: 1° Anno (tronco comune): Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica; Radiobiologia; Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia; Radiodiagnostica (I). 2° Anno: Radiodiagnostica (II). 3° Anno: Radiodiagnostica (III). Art. 161. - Per essere ammesso agli esami di diploma in radiologia ed in radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola. L'art. 162, secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni è stabilito in cinque per ogni anno di corso (totale 15 iscritti). Dopo l'art. 167, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psichiatria. Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 168. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in psichiatria con sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali. Il numero degli iscritti è di 2 per ogni anno di corso per un totale complessivo di 8. Art. 169. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in psichiatria è di 4 anni. L'ammissione alla scuola verrà fatta per titoli ed esami. Art. 170. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia ed istologia del S.N.; Fisiologia del S.N.; Biochimica del S.N.; Genetica (elementi); Psicologia generale; Psicopatologia (1°); Semeiotica psichiatrica. 2° Anno: Anatomia ed istologia patologica del S.N.; Semeiotica neurologica; Patologia speciale e diagnostica neurologica; Neuro-radiologia; Endocrinologia e neurologia vegetativa; Elettroencefalografia; 3° Anno: Patologia speciale psichiatrica; Psicopatologia (2°); Clinica psichiatrica (1°); Psicologia clinica; Psicofarmacologia; Psichiatria in rapporto con la patologia internistica; Esami di laboratorio. 4° Anno: Clinica psichiatrica (2°); Terapia psichiatrica generale; Psicoterapia; Neuropsichiatria infantile; Psichiatria forense e legislazione psichiatrica; Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale). Art. 171. - Per conseguire il diploma di specializzazione è previsto l'internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in clinica delle malattie nervose e mentali, sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto, per il 2° anno a non meno di 4 mesi per i medici che prestino servizio regolare in altro reparto neurologico. Per il 1°, 3° e 4° anno l'internato potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi per i medici che prestino servizio regolare in un altro reparto psichiatrico e, a non meno di mesi 6 per coloro che prestino servizio in reparto neurologico. Gli esami sono obbligatori per il passaggio all'anno successivo. Art. 172. - Una abbreviazione di corso di anni 2 può essere concessa agli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali, neurologia, psicologia e neuropsichiatria infantile, neurochirurgia. Di anni 1 per gli specialisti in altre materie affini. Le abbreviazioni di cui sopra sono concesse solo superando un esame di ammissione e a giudizio del consiglio della scuola. Art. 173. - Tassa di immatricolazione (1° anno di corso) L. 12.000; tassa di iscrizione (ogni anno di corso) L. 100.000; soprattassa esami (ogni anno) L. 16.000; contributi di laboratorio (ogni anno di corso) L. 14.000; tassa di diploma (ultimo anno di corso) L. 20.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 33

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