Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 791/1961
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 791
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 791/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 791
## Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti
dalle imprese edili ed affini delle province di Bari, Brindisi,
Foggia e Lecce.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini; Visto, per la provincia di Bari, il Contratto collettivo integrativo 9 settembre 1959, stipulato tra il Gruppo degli Industriali Esercente l'industria Edile della provincia di Bari e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.G.I.L., il Sindacato Provinciale Ferrovieri - C.G.I.L., la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - C.I.S.L., la Federazione Provinciale Edili e Affini - U.I.L; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L.; Visto, per la provincia di Brindisi, il Contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relativa tabella stipulato tra la Sezione Costruttori Edili della provincia di Brindisi e il Sindacato Provinciale - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A., Sindacato Provinciale - Fe.N.E.A.L. al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L.; Visto, per la provincia di Foggia, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, la Sezione Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale - F.I.L.V.A., il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale - Fe.N.E.A.L., e, in pari data, tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, la Sezione Costruttori Edili e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L.; Visto, per la provincia di Lecce, il Contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959, stipulato tra il Gruppo Provinciale degli industriali Costruttori Edili e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Federazione Provinciale - Fe.X.E.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 1 della provincia di Bari, in data 22 dicembre 1959, n. 6 della provincia di Brindisi, in data 1 giugno 1960, n. 2 della provincia di Foggia, in data 5 aprile 1660 n. 1 della provincia di Lecce, in data 10 giugno 1960 degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini agli operai: - per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959; - per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959; - per la provincia di Foggia; l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959; - per la provincia di Lecce, il contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961. Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 17. - DI PRETORIO
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 791/1961 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Altre normative del 1961
Trasformazione dell'Istituto tecnico femminile pareggiato "Vendramin Corner" di Venezia i…
Decreto del Presidente della Repubblica 1988
Istituzione presso l'istituto tecnico industriale di Rho dell'indirizzo specializzato per…
Decreto del Presidente della Repubblica 1987
Istituzione presso l'Istituto tecnico industriale "Ettore Molinari" di Milano dell'indiri…
Decreto del Presidente della Repubblica 1986
Istituzione presso l'istituto tecnico industriale "G. Galilei" di Milano dell'indirizzo s…
Decreto del Presidente della Repubblica 1985
Istituzione presso l'Istituto tecnico industriale "F. Corni" di Modena di nuovi indirizzi…
Decreto del Presidente della Repubblica 1984