Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 792/1963

Norme regolamentari in materia di rapporti informativi per il personale delle carriere direttive e di concetto dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato.

Pubblicato: 11/06/1963 In vigore dal: 07/04/1963 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 792

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 792/1963 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 792 ## Norme regolamentari in materia di rapporti informativi per il personale delle carriere direttive e di concetto dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , che ha approvato il testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , con norme di esecuzione del citato testo unico; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Art. 1 Il rapporto informativo per il rettore di convitto nazionale è compilato dal provveditore agli studi; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. Il rapporto informativo per la direttrice di educandato femminile dello Stato è compilato dal provveditore agli studi; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. Il rapporto informativo per il vice rettore di convitto nazionale, è compilato dal rettore e vistato dal provveditore agli studi, il quale esprime le proprie osservazioni; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. Il rapporto informativo per la vice direttrice di educandato femminile dello Stato è compilato dalla direttrice e vistato dal provveditore agli studi, il quale esprime le proprie osservazioni; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. Il rapporto informativo e il giudizio complessivo per il vice rettore aggiunto di convitto nazionale sono formulati dal rettore.

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