Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 792/1974

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Pubblicato: 11/02/1975 In vigore dal: 29/10/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 792

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 792/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 792 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 335 a 339, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in radiologia Art. 335. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia il cui professore di ruolo è il direttore della scuola. Art. 336. - La scuola conferisce due diplomi: a) diploma di specialista che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare, che viene conseguito dopo quattro anni di corso; b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica e che viene conseguito dopo tre anni di corso. Art. 337. - Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia sono i seguenti: a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente: 1) richiami di matematica e fisica generale; 2) costituzione della materia; 3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni; 4) statistica applicata alla medicina; 5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia. b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente: 1) principi generali di radiodiagnostica; 2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica; 3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica; 4) i mezzi di contrasto artificiali in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia; 5) semeiotica radiologica; 6) diagnostica differenziale radiologica; 7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici; 8) dimostrazioni di casistica clinica. c) Radiobiologia (annuale) comprendente: 1) radiobiologia generale; 2) danni da radiazioni e radiopatie. d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente: 1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia; 2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo; 3) radioprotezione fisica e dosimetria ad esse connessa; 4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni; 5) radioprotezione chimica; 6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici. e) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente: 1) radiobiologia applicata; 2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica; 3) istopatologia speciale dei tumori; 4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia; 5) tecnica e metodica radioterapica; 6) dosimetria; 7) clinica radioterapica; 8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica; 9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia; 10) dimostrazioni di casistica clinica. f) Medicina nucleare (biennale) comprendente: 1) elementi di medicina nucleare; 2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare; 3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna; 4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna; 5) radioterapia metabolica; 6) dimostrazioni di casistica clinica. I singoli insegnamenti tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno: (comune alla scuola di radiologia diagnostica): Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica; Radiobiologia; Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia; Radiodiagnostica (I). 2° Anno: Radiodiagnostica (II); Radioterapia e terapia fisica (I). 3° Anno: Radiodiagnostica (III); Radioterapia e terapia fisica (II). Medicina nucleare (I). 4° Anno: Radioterapia e terapia fisica (III). Medicina nucleare (II). Art. 338. - Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica sono i seguenti: a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente: 1) richiami di matematica e fisica generale; 2) costituzione della materia; 3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni; 4) statistica applicata alla medicina; 5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia. b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente: 1) principi generali di radiodiagnostica; 2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica; 3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica; 4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia; 5) semeiotica radiologica; 6) diagnostica differenziale radiologica; 7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici; 8) dimostrazioni di casistica clinica. c) Radiobiologia (annuale) comprendente: 1) radiobiologia generale; 2) danni da radiazioni e radiopatie. d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente: 1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia; 2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo; 3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa; 4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni; 5) radioprotezione chimica; 6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione e attivazione dei reparti radiologici. I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso: 1° Anno (comune alla scuola di radiologia): Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica; Radiobiologia; Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia; Radiodiagnostica (I). 2° Anno: Radiodiagnostica (II). 3° Anno: Radiodiagnostica (III). Art. 339. - Il numero massimo annuo di iscritti alla scuola è di sedici (16) da ripartirsi in parti uguali fra i due corsi di diploma previsti dall'art. 336. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 32

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