Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 792/1975
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1975, n. 792
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 792/1975
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1975, n. 792
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Roma; Riconosciuta, altresì, l'opportunità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1974, n. 662 , in quanto era stato omesso l'insegnamento di "tecniche di impiego degli elaboratori elettronici" nel corso di specializzazione in "informatica", nonchè la numerazione di tutti gli insegnamenti relativi al suddetto corso; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 58, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che l'insegnamento di ebraico medioevale e moderno muta la denominazione in quella di "lingua e letteratura ebraica". Gli articoli relativi all'ordinamento degli studi della scuola di perfezionamento in storia del diritto medioevale e moderno sono modificati nel modo seguente: Art. 214 - è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "La scuola ha sede presso l'istituto di storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza ed è diretta dal direttore dell'istituto". Art. 215 - è abrogato e sostituito dal seguente: "Possono essere ammessi alla scuola i laureati in giurisprudenza. Possono essere ammessi alla scuola anche i laureati in lettere, in filosofia, in scienze politiche, in economia e commercio, in materie letterarie, i quali possano dimostrare, all'atto dell'iscrizione, di aver già superato almeno tre dei seguenti esami, con un punteggio non inferiore a 27/30: 1) storia del diritto italiano; 2) istituzioni del diritto romano; 3) storia del diritto romano; 4) diritto romano; 5) diritto comune; 6) storia delle istituzioni politiche e sociali; 7) storia medioevale e/o moderna. L'ammissione alla scuola di coloro che hanno conseguito titoli di studio non conferiti dalle università italiane è regolata dalle disposizioni generali vigenti in materia". Art. 217 - è modificato nel senso che il secondo comma è soppresso. Art. 218 - è abrogato e sostituito dal seguente: "Il corso si svolge nella forma dei seminari. Alle esercitazioni di seminario sono intercalate delle conferenze su problemi storico-giuridici di particolare importanza. La frequenza è obbligatoria". Art. 219 - "gli insegnamenti hanno per oggetto i seguenti argomenti: 1° Anno: 1) metodologia e storia della storiografia giuridica; 2) paleografia giuridica e diplomatica; 3) storia del pensiero giuridico: metodi e dogmatica; oppure 3a) storia del diritto pubblico medioevale. 2° Anno: 4) filologia giuridica e critica del testo; 5) pensiero giuridico e realtà sociale nell'organizzazione dello Stato moderno; 6) storia del diritto dalle codificazioni ad oggi". Art. 220 - il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "I seminari, affidati a studiosi specializzati, si svolgono nella sede dell'istituto. All'inizio di ciascun anno ne viene comunicato il programma". Art. 221 - è abrogato e sostituito dal seguente: "Saranno ammessi all'esame di diploma gli iscritti che avranno superato, alla fine di ciascun anno, un colloquio sugli argomenti del corso". Art. 222 - è modificato nel senso che il secondo comma è soppresso. Art. 223 - è abrogato e sostituito dal seguente: "La dissertazione dovrà essere presentata in triplica copia, a stampa o dattiloscritta, entro il 20 novembre del secondo anno di corso; ne sarà relatore il direttore della scuola e correlatori due professori che abbiano tenuto corsi di seminario nella scuola stessa". L'art. 262 (nel nuovo statuto: 270) del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1974, n. 662 , relativo all'elenco degli insegnamenti del corso di specializzazione in informatica, è rettificato nel senso che i suddetti insegnamenti vanno numerati da 1 a 12 e che deve essere incluso anche l'insegnamento di "Tecniche d'impiego degli elaboratori elettronici" e contrassegnato con il numero 3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 luglio 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1976 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 38 --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 05/02/1976, n. 32 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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