Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 794/1974

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Pubblicato: 12/02/1975 In vigore dal: 09/04/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. 794

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 794/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. 794 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 212 a 218, relativi alla scuola di specializzazione in "Anatomia ed istologia patologica", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica Art. 212. - La scuola ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica. Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. La durata del corso di specializzazione è di tre anni. Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso non dovrà essere superiore a trenta. L'ammissione alla scuola avverrà per titoli; qualora il numero degli aspiranti idonei per titoli superi quello prescritto, l'ammissione alla scuola avverrà in seguito a concorso per esami. La frequenza è obbligatoria. Art. 213. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: Tecnica delle autopsie; Diagnostica anatomo-patologica macroscopica; Anatomia patologica sistematica (1° corso); Tecnica istologica ed istochimica (1° corso). 2° Anno: Anatomia patologica sistematica (2° corso); Tecnica istologica ed istochimica (2° corso); Diagnostica istopatologica (1° corso); Elementi di microscopia elettronica. 3° Anno: Diagnostica istopatologica (2° corso); Diagnostica ematologica; Tecnica e diagnostica citologica; Legislazione sanitaria tanatologica. Art. 214. - Il direttore della scuola può integrare i corsi con altre materie complementari, seminari, cicli di conferenze. È fatta riserva per l'eventuale adeguamento a quanto stabilito dagli europei organismi in tema di scuole di specializzazione. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 44

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