Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 794/1986

Adeguamento delle indennita' spettanti ai giudici popolari.

Pubblicato: 28/11/1986 In vigore dal: 26/09/1986 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1986, n. 794

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 794/1986 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1986, n. 794 ## Adeguamento delle indennita' spettanti ai giudici popolari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , come modificata dall' art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795 , concernente le indennità spettanti ai giudici popolari; Considerato che l' art. 2 della legge n. 795 del 1982 prevede che ogni tre anni possa essere adeguata la misura delle indennità previste dal citato art. 36, primo e secondo comma, in relazione alla variazione, accertata dallo ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente; Vista la variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal 1 novembre 1982 al 31 dicembre 1985; Considerato che la misura delle indennità fissata dalla legge n. 795 del 1982 non appare più adeguata; Ritenuta l'opportunità di procedere al suo aggiornamento nella misura del 30%; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 L'indennità di cui all' art. 36, primo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 , come modificato dall' art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795 , è stabilita nella misura di L. 26.000. Le indennità di cui all'art. 36, secondo comma, sono stabilite nella misura, rispettivamente, di L. 52.000, 58.500 e 65.000. All'onere derivante dall'attuazione del decreto si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 1589 dello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1986, e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 1986 COSSIGA ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1986 Registro n. 49 Giustizia, foglio n. 170

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