Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 795/1968
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968, n. 795
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 795/1968
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968, n. 795
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 86, relativo al corso di laurea in scienze naturali è modificato nel senso che il quinto e il sesto comma sono abrogati e sostituiti dal seguente: "Gli insegnamenti biennali di botanica, di zoologia e di fisiologia generale importano un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica (per i primi due insegnamenti)". Art. 88, relativo al corso di laurea in scienze biologiche è modificato nel senso che il quinto e il sesto comma sono abrogati e sostituiti dal seguente: "Gli insegnamenti biennali di botanica, di zoologia e di fisiologia generale importano un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica (per i primi due insegnamenti)". Art. 1 Art. 117, relativo al corso di laurea in ingegneria civile (sez. edile, idraulica e trasporti) è modificato nel senso che l'insegnamento obbligatorio sul piano della facoltà di "geologia applicata" è soppresso e sostituito da quello di "geologia applicata all'ingegneria". Art. 119, relativo alle norme degli esami del corso di laurea in ingegneria civile è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consisterà nella discussione di un progetto particolare presentato come tesi". Art. 120, relativo al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica è modificato nel senso che gli insegnanti obbligatori sul piano della facoltà di "impianti elettrici II" e "misure elettriche II" sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "Impianti di trasformazione e distribuzione della energia elettrica"; "Misure sulle macchine elettriche". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 maggio 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 44. - GRECO
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