Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 796/1968

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 20/07/1968 In vigore dal: 05/06/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 796

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 796/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 796 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 75. - È abrogato e sostituito dal seguente: "La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche". Dopo l'art. 81 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia. Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche Art. 82. - Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio. Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica. Insegnamenti fondamentali: Biennio: 1) analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa); (*) 2) anatomia umana; (*) 3) botanica farmaceutica; (*) 4) chimica fisica; (*) 5) chimica generale ed inorganica; (**) 6) chimica organica I; (*) 7) fisica; 8) fisiologia generale; (*) 9) istituzioni di matematiche; 10) microbiologia e igiene. Triennio: 11) analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa); 12) analisi chimico farmaceutica 111 (analisi dei medicamenti); (*) 13) biochimica applicata; (*) 14) chimica biologica; (*) 15) chimica degli alimenti; (*) 16) chimica farmaceutica applicata; (*) 17) chimica farmaceutica e tossicologia I; (*) 18) chimica farmaceutica e tossicologica II; (**) 19) chimica organica II; (*) 20) farmacologia e farmacognosia; 21) impianti dell'industria farmaceutica; 22) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci; 23) metodi fisici in chimica organica; 24) saggi e dosaggi farmacologici; (*) 25) tecnica e legislazione farmaceutica. Insegnamenti complementari: (*) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale; chimica delle sostanze organiche naturali; (**) complementi di chimica tossicologica; (*) microchimica; chimica dei prodotti dietetici; chimica dei prodotti cosmetici. Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica. Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due precedenti. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari. La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 36. - GRECO

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 796/1968 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 1968

Istituzione in Soletta (Svizzera) di un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze… Decreto del Presidente della Repubblica 1699 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Leopoldo Maria Mannj del Balzo Squillaci… Decreto del Presidente della Repubblica 1698 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Alberti", con sede in S. Giovanni Valdar… Decreto del Presidente della Repubblica 1696 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Maria Pia di Savoia", con sede in Oppido… Decreto del Presidente della Repubblica 1697 Istituzione in Volterra di un istituto tecnico femminile ed indirizzo generale. Decreto del Presidente della Repubblica 1694