Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 798/1959
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 798
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 798/1959
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 798
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla, proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 36. - All'elenco degli Istituti costituiti presso la Facoltà di economia e commercio sono, aggiunti quelli di: "Istituto di tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi", "Istituto di diritto pubblico", "Istituto di diritto privato". È soppresso l'"Istituto di discipline giuridiche". Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di "diritto fallimentare". Art. 56. -- L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, deve essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a un esame consistente in una, prova scritta e in una susseguente prova orale di anno in anno gradualmente progressive. Art. 61, relativo agli Istituti della Facoltà di lettere e filosofia, è così integrato: "È inoltre aggregato alla Facoltà l'istituto del teatro". 79. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "neurochirurgia"; "neuropsichiatria infantile". Art. 1 Art. 114. - All'elenco degli Istituti costituiti presso la Facoltà di ingegneria sono aggiunti i seguenti: "Istituto di meccanica applicata alle macchine" e "Istituto di elettronica". Inoltre la cattedra di "costruzioni marittime" passa dall'Istituto di "idraulica" a quello di "costruzioni idrauliche". Art. 116. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria industriale sono aggiunti: l'insegnamento di "servomeccanismi" in sostituzione di quello di "costruzioni in legno, ferro e cemento armato" per gli allievi della sottosezione elettrotecnica; l'insegnamento di "elettronica applicata" in sostituzione di quello di: "elettronica"; l'insegnamento biennale di "impianti industriali chimici", per la sottosezione chimica; l'insegnamento di "elettrotecnica" diventa biennale per la sottosezione elettrotecnica. Gli insegnamenti di "macchine", di "tecnologie speciali meccaniche" diventano biennali, ma con unico esame, per la sottosezione meccanica. Art. 121, relativo alle propedeuticità degli esami di diversi insegnamenti è così integrato: Non si puo essere ammessi Se non si e superato l'esame all'esame di: di: Architettura e composizione Architettura e composizione architettonica II architettonica I. Architettura tecnica; Costruzioni in legno, ferro e cemento armato; Scienza delle costruzioni, Tecnica urbanistica. Comunicazioni elettriche Elettrotecnica I, ElettrotecnicaII Elettronica, Fisica tecnica. Elettrotecnica I: Fisica tecnica. Elettrotecnica II: Elettrotecnica I, Fisica tecnica. Impianti industriali Elettrotecnica I; Elettrotecnica II elettrici: Fisica tecnica Idraulica,Macchine Meccanica applicata alle macchine Scienza delle costruzioni, Tecnologie generali. Misure elettriche: Elettrotecnica I, Elettrotecnica II Elettronica, Fisica tecnica. Elettronica: Elettrotecnica I, Elettrotecnica II Fisica tecnica. Servomeccanismi: Elettrotecnica I, Elettrotecnica II Elettronica, Fisica tecnica. Meccanica applicata alle macchine Tecnica urbanistica: Architettura tecnica: Architettura e composizione architettonica I: Scienza delle costruzioni. Radiotecnica: Elettrotecnica I: Elettrotecnica II Elettronica; Fisica tecnica. Art. 138, relativo alla Scuola di ingegneria aeronautica è abrogato e sostituito dal seguente: "Al termine degli studi la Scuola di ingegneria aeronautica conferisce la laurea in ingegneria aeronautica, con distinzione della specializzazione e dell'indirizzo prescelti dell'allievo". Art. 329. - L'insegnamento di tecniche nucleari (biennale) della Scuola di perfezionamento in fisica nucleare, è scisso in due insegnamenti annuali così denominati: tecniche nucleari I e tecniche nucleari II. Dopo l'art. 476, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in psicologia medica, della Scuola di perfezionamento in neuropsichiatria infantile e del corso di perfezionamento in reumatologia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in psicologia medica Art. 477. - È istituita la Scuola, di specializzazione in psicologia medica con sede presso l'istituto di psicologia della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma. Finalità della Scuola sono: 1) contribuire all'approfondimento degli studi di psicologia in genere e in particolare a preparare il medico, sul piano informativo, ad affrontare i problemi della ricerca e dell'attività professionale in quei settori della psicologia nei quali egli può dare proficuamente la sua opera proprio in quanto medico e psicologo ad un tempo; 2) contribuire alla qualifica e alla difesa del titolo professionale di psicologo. La durata del corso della Scuola è di tre anni. L'ammissione alla Scuola è limitata ai laureati in medicina e chirurgia. Agli allievi che avranno seguito con assiduità e profitto i corsi della Scuola e avranno superato l'esame di diploma, verrà rilasciato un diploma di specialista in psicologia medica, valido a tutti gli effetti di legge. All'esame di diploma verranno ammessi i candidati che abbiano superato tutti gli esami di profitto. L'esame di diploma consterà della presentazione e discussione di una dissertazione scritta e eventualmente, di una o più prove pratiche stabilite dal Consiglio della scuola. Art. 478. - Il manifesto annuale previsto dall'articolo 452 stabilirà, anno per anno il limite massimo di iscrizione, che non potrà in nessun caso superare il numero di venticinque. Nello stesso manifesto, verrà indicato, anno per anno il numero minimo di iscrizioni. Nel caso di domande eccedenti il numero massimo indicato nel manifesto annuale, il Consiglio della scuola procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale. Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il Consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità. L'inclusione della Scuola nello statuto non costituisce impegno ad impartire i relativi insegnamenti: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto annuale. Art. 479. - Vengono qui appresso elencate le materie di insegnamento con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero di anni durante i quali dovrà essere trattata, mentre il loro raggruppamento nei singoli anni di corso nonchè la loro eventuale scissione in più rami distinti verranno indicati nel manifesto annuale: 1) introduzione storica alla psicologia e scuole odierne di psicologia (annuale); 2) metodologia sperimentale, differenziale e clinica in psicologia (annuale) 3) metodologia statistica generale e statistica psicometrica (annuale); 4) fondamenti biologici della personalità. Psicofisiologia (biennale); 5) psicologia generale e sistematica (biennale); 6) psicologia sociale, collettiva e di gruppo (biennale); 7) psicologia differenziale (biennale); 8) psicologia genetica, auxologica e involutiva (biennale); 9) psicologia clinica (problemi, campi speciali di applicazione, metodi diagnostici e di trattamento) (biennale); 10) psicopatologia, igiene mentale e neuropsichiatria (biennale); 11) studio psicologico e psicosociologico del malato. Medicina psicosomatica (annuale); 12) psicologia del lavoro (biennale); 13) psicologia scolastica (annuale); 14) Psicologia pedagogica ed emendativa dell'adulto e del minore, individuale e sociale (annuale); 15) psicologia criminologica, giudiziaria, penitenziaria (annuale); 16) etica professionale (annuale). Gli insegnamenti elencati nel presente articolo saranno integrati da esercitazioni pratiche e, eventualmente, da seminari e conferenze. Art. 480. - Il direttore della Scuola è il professore di ruolo titolare della cattedra di psicologia della Facoltà di medicina e chirurgia. Il direttore della Scuola, su conforme parere del Consiglio di Facoltà, può proporre che un insegnante della, Scuola assuma le funzioni di vice-direttore, con l'incarico di coadiuvarlo e di sostituirlo: alla relativa nomina, provvede il rettore. Art. 481. - Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali nella, misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia. La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per le altre prestazioni, di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del Senato accademico, sentito il parere del Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia e il Consiglio della scuola. Art. 482. - Il direttore della Scuola compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione della Facoltà di medicina e chirurgia, sarà reso di pubblica ragione. Nel manifesto viene specificato: a) l'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti statutari nei vari anni del corso con i relativi docenti); b) l'ordine e l'eventuale raggruppamento degli esami di profitto; c) il numero limitato delle iscrizioni e le modalità di concorso e di ammissione. Art. 483. - Non sono consentite abbreviazioni di corso, neppure nel caso di eventuali domande di trasferimento da Scuole di altre Università. Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile Art. 484. - Finalità della Scuola e titoli di ammissione sono quelli di cui agli articoli 342 e 343. Art. 485. - La durata dell'intero corso degli studi è di quattro anni; Art. 486. - Il numero dei posti di ammissione è di venti. La direzione della Scuola è affidata a bienni alterni ai direttore della, Clinica pediatrica e al direttore della Clinica neuropsichiatrica. Art. 487. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 1) anatomia e fisiologia dalla nascita alla pubertà; 2) genetica e scienze della costituzione e dello sviluppo (auxologia); 3) anatomia, embriologia e fisiologia del sistema nervoso; 4) alimentazione del bambino; 5) semeiotica e clinica delle malattie del bambino; 6) semeiotica e clinica delle malattie nervose e mentali; 7) neuroradiologia e neurochirurgia infantile; 8) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva; 9) clinica psichiatrica infantile; 10) psicoterapia e psicopedagogia. Art. 488. - Durante i quattro anni di corso, secondo il programma degli studi, la frequenza è obbligatoria presso la Clinica delle malattie nervose e mentali e presso la Clinica pediatrica. Art. 489. - L'ordine degli stadi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni del corso) e l'ordine e modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale. Art. 490. - A coloro che avranno superato l'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma, di specialista in neuropsichiatria infantile. Corso di perfezionamento in rematologia Art. 491. - il corso ha la finalità di preparare un personale selezionato per la lotta contro le malattie reumatiche. Art. 492. - Il corso ha la durata di un anno Art. 493. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) nozioni di anatomia e fisiologia dell'apparato motore; 2) anatomia patologica delle malattie reumatiche; 3) nozioni di semeiotica con speciale riguardo alle malattie reumatiche; 4) nozioni di radiologia osteo-articolare; 5) clinica e terapia delle malattie reumatiche; 6) nozioni di chirurgia ed ortopedia riguardanti le malattie reumatiche; 7) aspetti sociali delle malattie reumatiche e loro profilassi; 8) statistiche ed epidemiologia delle malattie reumatiche; 9) nozioni di fisioterapia applicata alle malattie reumatiche. Art. 494. - Al corso saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia che saranno tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della. Facoltà di medicina e chirurgia. Art. 495. - Le modalità degli esami e l'eventuale raggruppamento di essi verrà precisato nel manifesto annuale. Art. 496. - Il numero degli iscritti non potrà superare i venti e verrà precisato anno per anno nel manifesto annuale. In caso di eccedenza di domande, la selezione verrà effettuata mediante concorso per esame. Art. 497. - A coloro che avranno frequentato il corso e superato gli esami nonchè una prova di cultura generale comprensiva di un esame al letto del malato e della discussione di una dissertazione scritta preparata dal candidato, verrà rilasciato un attestato di frequenza e di esame. L'art. 502, contenente gli insegnamenti del corso di perfezionamento ingegneria nucleare, è abrogato e sostituito dal seguente. Art. 502. - Gli insegnamenti impartiti nel corso sono i seguenti: 1) fisica nucleare; 2) fisica del reattore; 3) tecniche e misura di fisica nucleare; 4) problemi di sicurezza e dosimetria; 5) ingegneria del reattore; 6) tecnologia dei materiali impiegati negli impianti nucleari; 7) termotecnica del reattore; 8) chimica e chimica fisica dell'ingegneria nucleare. L'insegnamento di "ingegneria del reattore" si articola nelle seguenti parti: struttura e funzionamento del reattore; avviamento alla progettazione del reattore; reattori di ricerca, strumentali e prototipi; strumentazione nucleare e controllo. L'insegnamento di "tecnologia dei materiali impiegati negli impianti nucleari" si articola nelle seguenti parti: metallurgia dell'uranio, del torio, dei metalli strutturali e dei metalli di controllo. Tecnologia dei materiali non metallici; mutamenti nella struttura dei materiali per effetto delle radiazioni. L'insegnamento di "termotecnica dei reattori" si articola nelle seguenti parti: problemi termici e di moto dei fluidi nel reattore di potenza e schermatura del medesimo; installazioni termiche e meccaniche; sollecitazioni nelle strutture dei reattori nucleari. L'insegnamento di "chimica-fisica dell'ingegneria nucleare" si articola nelle seguenti parti: chimica del reattore nucleare; separazione degli isotopi dall'uranio; produzione dell'acqua pesante. Gli iscritti al corso che non siano in possesso della laurea in ingegneria industriale elettrotecnica dovranno, inoltre, seguire un ciclo di lezioni sulle seguenti materie: complementi di analisi; elettronica; teoria dei servomeccanismi. Il Consiglio del corso stabilisce la durata di ciascuno degli insegnamenti sopraelencati; stabilisce altresì quali di essi dovranno essere completati con esercitazioni. Gli insegnamenti potranno venire integrati da conferenze e da visite ad impianti. L'art. 505, relativo al corso di perfezionamento in ingegneria nucleare è abrogato e sostituito dal seguente: "Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 506, gli iscritti dovranno superare gli esami negli otto insegnamenti elencati nell'art. 502 e redigere un progetto o uno studio sulle materie di insegnamento. Su decisione del Consiglio del corso, gli insegnamenti numeri 3) e 4) di cui all'art. 502 potranno fare oggetto di un unico esame. Il progetto o studio finale verrà discusso alla presenza di una Commissione di cinque membri scelti fra i docenti del corso e presieduta dal direttore del corso stesso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1959 Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 6. - VILLA
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 798/1959 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Altre normative del 1959
Istituzione e trasformazione di Istituti d'arte e di Scuole d'arte (Bologna ed altri).
Decreto del Presidente della Repubblica 1469
Istituzione di Istituti e Scuole d'arte (Bari ed altri).
Decreto del Presidente della Repubblica 1467
Istituzione di Istituti e Scuole d'arte (Ascoli Piceno ed altri).
Decreto del Presidente della Repubblica 1468
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale …
Decreto del Presidente della Repubblica 1465
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale …
Decreto del Presidente della Repubblica 1466