Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 798/1969

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Pubblicato: 18/11/1969 In vigore dal: 08/10/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. 798

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 798/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. 798 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 132, relativo all'elenco delle scuole che rilasciano il diploma di specialista nelle discipline professionali medico-chirurgiche è modificato nel senso che la denominazione della scuola di specializzazione in "Malattie nervose" è cambiata in quella di "Neurologia". Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in "Biometria e statistica medica". L'art. 182 relativo alla scuola di specializzazione in malattie nervose è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in neurologia Art. 182. - La durata del corso è di quattro anni. Il numero degli iscritti è stabilito in un massimo di dieci per il primo anno di corso, per un totale complessivo di quaranta specializzandi. Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Anatomia del sistema nervoso; Fisiologia del sistema nervoso; Biochimica del sistema nervoso; Genetica (elementi); Psicologia generale; Psicopatologia generale; Semeiotica psichiatrica. 2° Anno: Anatomia patologica del sistema nervoso; Semeiotica neurologica; Patologia speciale e diagnostica neurologica (I); Neuroradiologia; Endocrinologia e neurologia vegetativa. 3° Anno: Patologia speciale e diagnostica neurologica (II): Clinica neurologica (I); Elettroencefalografia; Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia; Neuro-oftalmologia; Neuro-otologia; Esami di laboratorio. 4° Anno: Clinica neurologica e terapia (II); Neurochirurgia; Teoria e clinica della riabilitazione; Neurologia in rapporto con la patologia internistica; Neurotraumatologia. Durante il secondo, terzo e quarto anno di corso gli specializzandi compiranno per l'intero anno accademico l'internato presso la clinica neurologica, sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino regolare servizio in divisioni neurologiche. Dovrà essere effettuato dagli specializzandi del primo anno di corso l'internato in psichiatria per l'intero anno accademico. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di sei mesi per i medici che prestino regolare servizio in divisioni neurologiche e a quattro mesi per quelli che prestano regolare servizio in ospedali psichiatrici. Al termine di ogni anno gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare gli esami in tutte le materie previste per l'anno di corso per ottenere l'ammissione all'anno successivo. Sono previste le seguenti abbreviazioni di corso: anni due per gli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e in neurochirurgia; anni uno per gli specialisti in discipline affini. In ogni caso gli abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato un esame di ammissione. Dopo l'art. 225 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Biometria e statistica medica". Scuola di specializzazione in biometria e statistica medica Art. 226. - La scuola rilascia i seguenti diplomi: a) diploma di specialista in biometria; b) diploma di specialista in statistica medica, sulla base di materie di insegnamento comuni a tutti gli allievi e materie differenziate per le due specie di diploma, come specificato all'art. 229. Art. 227. - La durata del corso è fissata in tre anni. Il numero degli iscritti è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno, e per un totale complessivo di trenta specializzandi per i tre anni di corso. Art. 228. - Alla scuola di specializzazione in biometria e statistica medica sono ammessi, oltre che i laureati in medicina e chirurgia, anche i laureati in scienze biologiche, scienze naturali e farmacia (limitatamente al diploma in biometria) e quelli in medicina veterinaria (limitatamente al diploma in statistica medica). Art. 229. - Il piano di studi per la scuola di specializzazione in biometria e statistica medica è il seguente: 1° Anno: Insegnamenti comuni ai due diplomi: 1) Matematica generale (I); 2) Calcolo delle probabilità; 3) Macchine di calcolo; 4) Linguaggi di programmazione; Insegnamenti per il diploma di statistica medica: 5) Demografia; 6) Programmazione di inchieste e sondaggi sanitari; Insegnamenti per il diploma di biometria: 5) Antropometria; 6) Genetica statistica. 2° Anno: Insegnamenti comuni ai due diplomi: 1) Matematica generale (II); 2) Metodologia statistica (I); 3) Elementi di statistica matematica; Insegnamenti per il diploma in statistica medica: 4) Epidemiologia; 5) Modelli matematici epidemiologici; Insegnamenti per il diploma in biometria: 4) Morfometria; 5) Psicometria. 3° Anno: Insegnamenti comuni ai due diplomi: 1) Metodologia statistica (II); 2) Calcolo analogico e simulazione dei sistemi; Insegnamenti per il diploma in statistica medica: 3) Disegno sperimentale con particolare riguardo alle prove terapeutiche; 4) Conservazione, trattamento e recupero dell'informazione medica; 5) Ricerca operativa sanitaria; Insegnamenti per il diploma in biometria: 3) Disegno sperimentale con particolare riguardo al saggio biologico; 4) Modelli matematici di sistemi biologici; 5) Farmacocinetica. Il superamento degli esami di "Matematica generale I" e di "Calcolo delle probabilità" è propedeutico per l'ammissione agli esami di: "Matematica generale (II)" e di "Metodologia statistica (1)". Il superamento degli esami di "Matematica generale (II)" e di "Metodologia statistica (I)" è propedeutico per l'ammissione agli esami di "Metodologia statistica (II)" e di "Calcolo analogico e simulazione dei sistemi". Art. 230. - I corsi sono composti di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche sulle materie di cui all'art. 229 e si terranno presso l'istituto di biometria e statistica medica. Art. 231. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria e condiziona l'ammissione degli allievi all'esame annuale di profitto. Durante uno dei tre anni di corso gli allievi sono tenuti a svolgere un internato presso l'istituto di biometria e statistica medica secondo un piano deciso dal direttore della scuola. Art. 232. - Per essere ammessi all'anno successivo gli allievi dovranno superare l'esame annuale di profitto. Art. 233. - Per essere ammesso all'esame finale di diploma l'allievo dovrà dimostrare di avere seguito regolarmente i corsi e superato gli esami di profitto dei tre anni. L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema approvato in precedenza dal direttore della scuola, corredata da dati originali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 30. - CARUSO

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