Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 802/1980

Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 06/12/1980 In vigore dal: 05/09/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 802

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 802/1980 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 802 ## Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Articolo unico Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 214 dello statuto dell'Università di Torino, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 954 , riguardante la scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è soppresso e sostituito dal seguente: Art. 214. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 settembre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1980 Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 85

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