Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 803/1974

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari.

Pubblicato: 13/02/1975 In vigore dal: 30/10/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974, n. 803

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 803/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974, n. 803 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 26 aprile 1939, n. 1084 , e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 153 sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in problemi tecnico-economici dell'agricoltura sarda presso la facoltà di agraria: Art. 1 Art. 154. - Presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari è istituita la scuola di specializzazione in problemi tecnico-economici dell'agricoltura sarda. Art. 155. - Gli oneri finanziari necessari per il funzionamento della scuola sono a carico della regione autonoma della Sardegna (piano di intervento delle zone interne a prevalente economia pastorale. Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, art. 103 ). Art. 156. - La scuola di specializzazione è articolata in due corsi di studio biennali: uno denominato "Corso di specializzazione tecnico-economica per le produzioni vegetali in Sardegna"; l'altro denominato "Corso di specializzazione tecnico-economica per le produzioni animali in Sardegna". Art. 157. - Gli insegnamenti possono includere cicli di lezioni svolti da altri docenti. I docenti sono nominati dal rettore, su proposta della facoltà di agraria, la quale, una volta costituito il consiglio della scuola, di cui all'art. 158, sente le proposte di questo. Art. 158. - La scuola di specializzazione è retta da un consiglio costituito da sette professori ufficiali della facoltà di agraria che hanno i rapporti di insegnamento con la scuola. Nell'ambito del consiglio della scuola sono nominati dal rettore, su designazione del consiglio stesso, il direttore della scuola ed i direttori dei singoli corsi. I membri del consiglio ed i direttori durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. Art. 159. - La retribuzione ai docenti, ai direttori di corso, al direttore della scuola sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del consiglio della scuola. Art. 160. - L'Università di Sassari amministra la scuola tramite il proprio consiglio di amministrazione. Essa altresì provvede al funzionamento della scuola con i propri servizi di segreteria, economato e cassa, ai locali occorrenti al personale subalterno. Art. 161. - Sono ammessi alla scuola, per frequentare uno dei due corsi, i laureati in scienze agrarie. Il consiglio della scuola determina anno per anno un numero massimo di iscritti al 1° anno di ciascun corso. Qualunque sia il numero delle domande il consiglio della scuola fa sostenere un concorso per titoli e per esami scritti e orali, il cui esito vale anche per l'attribuzione di borse di studio. Nell'assegnazione dei posti, date le finalità della scuola e la fonte di finanziamento, si dà la precedenza ai laureati residenti in Sardegna. Art. 162. - Gli insegnamenti della scuola sono: A) Corso di specializzazione tecnico-economica per le produzioni vegetali in Sardegna. 1° Anno: a) Fattori della produzione vegetale e della sua trasformazione e conservazione (1°); b) Tecniche delle colture arboree da frutto in Sardegna; c) Difesa fitosanitaria; d) Metodica statistica e fonti statistico-agrarie; e) Economia e strumentazioni tecnico-economiche e procedurali delle trasformazioni fondiarie nel quadro regionale, nazionale e comunitario; f) Teoria dei prezzi e forme di mercato; g) Analisi e programmazione aziendale in agricoltura; h) Lingua inglese (1°). 2° Anno: i) Fattori della produzione vegetale e della sua trasformazione e conservazione (2°); l) Tecniche della viticoltura e della agrumicoltura; m) Tecniche delle colture cerealicole; n) Tecniche delle colture ortive e protette; o) Economia e previsioni di mercato dei prodotti agricoli con particolare riguardo alle produzioni vegetali; p) Teoria e pratica della pianificazione territoriale in agricoltura; q) Lingua inglese (2°). B) Corso di specializzazione tecnico-economica per le produzioni animali in Sardegna. 1° Anno: a) Miglioramento ed alimentazione degli animali in produzione zootecnica; b) Tecnologia degli allevamenti e delle produzioni animali (1°); c) Tecniche della produzione foraggera; d) Metodica statistica e fonti statistiche agrarie; e) Economia e strumentazioni tecnico-economiche e procedurali delle trasformazioni fondiarie nel quadro regionale, nazionale e comunitario; f) Teoria dei prezzi e forme di mercato; g) Analisi e programmazione aziendale in agricoltura; h) Lingua inglese (1°). 2° Anno: i) Tecnologia degli allevamenti e delle produzioni animali (2°); l) Trasformazioni e conservazione delle produzioni animali; m) Difesa sanitaria degli allevamenti; n) Edilizia ed impianti zootecnici; o) Economia e previsioni di mercato dei prodotti agricoli con particolare riguardo alle produzioni animali; p) Teoria e pratica della pianificazione territoriale in agricoltura; q) Lingua inglese (2°). Art. 163. - L'allievo non potrà essere ammesso al secondo anno di ciascuno dei due corsi se non avrà superato tutti gli esami prescritti dal regolamento per tale ammissione. Art. 164. - Gli esami saranno compiuti in due sessioni: primaverile ed autunnale. La prova fallita nella prima sessione potrà essere ripetuta in quella successiva. Art. 165. - Superati gli esami, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame finale di diploma il quale consisterà: a) in due prove scritte, una in materie tecniche e l'altra in materie economiche; b) in un esame orale consistente in un colloquio su due argomenti nelle suddette materie, scelti dalla commissione, per la preparazione dei quali saranno concesse al candidato 48 ore di tempo. Art. 166. - Le commissioni d'esame saranno composte da tre professori; quelle di diploma da almeno cinque professori. Negli esami speciali e di diploma, ciascun commissario dispone di dieci punti ed il voto sarà composto dalla somma di questi. Il candidato avrà superato l'esame quando avrà riportato almeno sei decimi dei voti. Art. 167. - Un regolamento, proposto dalla facoltà di agraria e approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, stabilisce gli esami necessari per il passaggio dal 1° al 2° anno di ciascun corso, e quanto altro concerne l'organizzazione ed il funzionamento della scuola. Art. 168. - Le tasse e sopratasse per la scuola di specializzazione in problemi tecnico-economici dell'agricoltura sarda sono stabilite nella misura seguente: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 tassa annuale d'iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 sopratassa annuale per esame di profitto . . . . . . . . . . L. 7.000 sopratassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa annuale fuoricorso. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 13.580 sopratassa per ripetizione di esame di profitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 sopratassa per ripetizione esame di diploma. . . . . . . . . L. 1.000 contributi di laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 contributi di opere assistenziali e sportive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 contributi stampati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 contributi riscaldamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 contributi assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 580 costo del libretto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 73

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