Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 805/1984
Modificazioni all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, concernente il "Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'".
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1984, n. 805
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 805/1984
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1984, n. 805
## Modificazioni all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica
29 aprile 1976, n. 431, concernente il "Regolamento di esecuzione
della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta'".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1984; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Articolo unico Il quarto e il sesto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto. Il Ministero stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi, nonchè la loro distribuzione nel tempo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1984 PERTINI CRAXI - MARTINAZZOLI - VISENTINI - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1984 Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 11
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