Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 807/1980
Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980, n. 807
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 807/1980
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980, n. 807
## Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31, ottobre 1929, n. 2395 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonchè delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Articolo unico L'art. 35 dello statuto dell'Università di Siena è sostituito dal seguente: Ogni istituto è retto da un professore di ruolo e fuori ruolo. Il direttore dura in carica due anni e, di norma, non è immediatamente rieleggibile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1980 Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 76
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 807/1980 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Altre normative del 1980
Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1980, n. 224, recante mod…
Decreto del Presidente della Repubblica 1265
Istituzione di una sezione commerciale ad indirizzo amministrativo presso l'istituto tecn…
Decreto del Presidente della Repubblica 1264
Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizz…
Decreto del Presidente della Repubblica 1263
Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Tropea.
Decreto del Presidente della Repubblica 1258
Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Fivizzano.
Decreto del Presidente della Repubblica 1262