Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 813/1957

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, ad esercitare il credito fondiario.

Pubblicato: 16/09/1957 In vigore dal: 30/07/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1957, n. 813

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 813/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1957, n. 813 ## Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, ad esercitare il credito fondiario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni; Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474 , e la successiva modificazione; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 , e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589 ; Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 dicembre 1950, e modificato con decreti Ministeriali 9 aprile 1956 e 8 agosto 1956; Viste le deliberazioni in data 28 giugno, 12 luglio e 17 luglio 1956, rispettivamente adottate dal Consiglio di amministrazione, dall'Assemblea dei soci e dal presidente della predetta Cassa, affinchè la Cassa stessa abbia la facoltà di esercitare il credito fondiario ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia; Vista la domanda presentata dalla Cassa di risparmio di Roma, in data 16 marzo 1956; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Udito il parere del Consiglio di Stato; Decreta: Art. 1 La Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Provincia in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 813/1957 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 1957

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Mant… Decreto del Presidente della Repubblica 1512 Pareggiamento della scuola di canto del Liceo musicale di Messina. Decreto del Presidente della Repubblica 1511 Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale … Decreto del Presidente della Repubblica 1510 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il turismo in Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1509 Autorizzazione all'accettazione della donazione di 10 dipinti disposta a favore dello Sta… Decreto del Presidente della Repubblica 1507