Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 820/1984
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. 820
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 820/1984
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. 820
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980 n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Dopo l'art. 266, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "biochimica analitica", afferente alla facoltà di farmacia. Scuola di specializzazione in biochimica analitica Art. 267. - È istituita presso l'Università di Pisa la scuola di specializzazione in biochimica analitica, che conferisce il diploma di specialista in biochimica analitica. Art. 268. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pisa. Art. 269. - La scuola ha lo scopo di offrire una migliore qualificazione scientifica e professionale a coloro che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche con indirizzo analitico. Art. 270. - La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 271. - Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi. Art. 272. - Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, scienze biologiche, scienze naturali, medicina e chirurgia. La predetta ammissione è subordinata anche al possesso del diploma di abilitazione professionale, qualora prescritto. Art. 273. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, da svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea, nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto 16 settembre 1982 del Ministero della pubblica istruzione. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 274. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: biochimica generale; chimica analitica: biochimica applicata con esercitazioni; biochimica clinica; chimica bioorganica. 2° Anno: tecniche cromatografiche ed elettrofonetiche; tecniche spettrofotometriche; farmaci e veleni; dosaggi enzimatici; raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici. 3° Anno: tecniche radioisotopiche di laboratorio; tecniche immunologiche; tecniche di biologia molecolare; organi perfusi e culture cellulari; l'automazione delle analisi biochimiche. Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di farmacia. Art. 275. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio allo anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 276. - Sono corredati di esercitazioni pratiche l'insegnamento di biochimica applicata e tutti gli insegnamenti del secondo e terzo anno di corso. Ogni insegnamento richiede da un minimo di 10 ad un massimo di 40 ore tra lezioni ed esercitazioni pratiche. Per l'ammissione agli esami è richiesta la frequenza a tutte le esercitazioni e ad almeno l'80% delle lezioni. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 277. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in biochimica analitica. Art. 278. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla Scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 279. - Il consiglio della scuola è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1984 Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 12
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 820/1984 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Altre normative del 1984
Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.
Decreto del Presidente della Repubblica 1222
Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Decreto del Presidente della Repubblica 1221
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1110, recante…
Decreto del Presidente della Repubblica 1220
Istituzione di un istituto d'arte in Vittorio Veneto.
Decreto del Presidente della Repubblica 1218
Istituzione di un istituto d'arte in Giussano e soppressione della sede staccata dell'ist…
Decreto del Presidente della Repubblica 1217