Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 822/1974

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Pubblicato: 17/02/1975 In vigore dal: 31/10/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 822

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 822/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 822 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 297 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psicologia. Scuola di specializzazione in psicologia Art. 298. - Presso l'istituto di pedagogia della facoltà di magistero è istituita la scuola di specializzazione in psicologia la quale è articolata nei seguenti indirizzi: a) differenziale e scolastico; b) industriale e del lavoro; c) sociale. Art. 299. - La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso se non nei casi previsti dall'art. 315; nè è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti. Art. 300. - La scuola conferisce il diploma di specialista in psicologia con l'indicazione dell'indirizzo seguito. Il diploma valido a tutti gli effetti di legge viene rilasciato all'allievo in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso positivamente negli esami di profitto e diploma. Art. 301. - Titoli per l'ammissione alla scuola sono: il diploma di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà Università italiana di Stato o ad essa parificata, ovvero un titolo straniero equipollente. Art. 302. - Nelle domande di ammissione alla scuola deve essere specificato l'indirizzo che si desideri seguire. Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero massimo stabilito dalla scuola e indicato ne manifesto-programma annuale di cui all'art. 313, il consiglio stesso procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale. Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità. Il numero massimo complessivo degli iscritti non può superare 75 unità. Art. 303. - Il corso è costituito da lezioni teoriche esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, conferenze. La attività didattica viene svolta per un numero di ore non inferiore alle 20 settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico. Gli insegnamenti statutari sono divisi in tre gruppi: a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi sopra indicati; tali insegnamenti sono obbligatori per tutti gli allievi, qualunque sia l'indirizzo prescelto; b) insegnamenti specifici, peculiari a ciascuno de singoli indirizzi indicati nell'art. 298 e nel successivo art. 304; tali insegnamenti sono obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto; c) insegnamenti integrativi. Gli insegnamenti di cui al punto a) e b) sono fissati nel successivo art. 304, il quale stabilisce altresì la distribuzione degli insegnamenti stessi nei vari anni. Gli insegnamenti di cui al punto c) vengono stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola e pubblicati nel manifesto-programma annuale, insieme allo elenco degli insegnamenti di cui ai punti a) e b). Art. 304. - Gli insegnamenti di cui al punto a) dell'articolo precedente sono: 1) Metodologia generale e speciale della ricerca psicologica (triennale: 1°, 2°, 3° anno); 2) Metodologia statistica generale e psicometria (annuale: 1° anno); 3) Psicologia generale (triennale: 1°, 2°, 3° anno); 4) Teoria della personalità (biennale: 1° e 2° anno); 5) Psicologia dinamica (annuale: 2° anno); 6) Psicologia differenziale (annuale: 1° anno); 7) Psicologia sociale (biennale: 1° e 2° anno); 8) Tecniche psicodiagnostiche (biennale: 1° e 2° anno). Gli insegnamenti specifici di cui al punto b) dell'articolo precedente, sono: A) Per l'indirizzo "differenziale e scolastico": 1) Fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: 1° e 2° anno); 2) Psicologia dell'età evolutiva (triennale: 1°, 2° e 3° anno); 3) Pedagogia (annuale: 1° anno); 4) Istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale: 1° anno); 5) Psicologia pedagogica (annuale: 1° anno); 6) Psicologia del disadattamento scolastico e professionale nell'età evolutiva (annuale: 2° anno); 7) Docimologia e tecniche della valutazione scolastica (annuale: 2° anno); 8) Tecniche psicodiagnostiche individuali e di gruppo (biennale: 2° e 3° anno); 9) Orientamento scolastico e professionale (annuale: 3° anno). B) Per l'indirizzo "industriale e del lavoro": 1) Fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: 1° e 2° anno); 2) Istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale: 1° anno); 3) Psicologia del lavoro (annuale: 1° anno); 4) Metodologia statistica e psicometrica (corso avanzato, annuale: 2° anno); 5) Ergonomia (annuale: 1° anno); 6) Analisi e valutazione delle mansioni e profili professionali (annuale: 2° anno); 7) Psicologia del disadattamento lavorativo (annuale: 3° anno). C) Per l'indirizzo "sociale": 1) Antropologia culturale (annuale: 1° anno); 2) Sociologia (annuale: 1° anno); 3) Psicologia delle comunicazioni (biennale: 1° e 2° anno); 4) Tecniche quantitative dell'indagine psicosociale (annuale: 2° anno); 5) Ricerca motivazionale (annuale: 2° anno); 6) Psicologia sociale (corso avanzato, annuale: 3° anno); 7) Dinamiche di gruppo (annuale: 3° anno); 8) Tecniche di studio dell'opinione pubblica (annuale: 3° anno); 9) Patologia e controllo sociale (annuale: 3° anno). Gli insegnamenti annuali "integrativi" di cui al punto c) dell'articolo precedente, vanno scelti nell'ambito dell'elenco che segue: 1) Storia della psicologia; 2) Filosofia della scienza; 3) Cibernetica; 4) Psicologia zoologica; 5) Psicolinguistica; 6) Organizzazione sanitaria; 7) Organizzazione scolastica; 8) Auxologia; 9) Neuropsichiatria infantile; 10) Pedagogia speciale e differenziale; 11) Igiene generale; 12) Medicina del lavoro; 13) Legislazione sanitaria; 14) Legislazione scolastica; 15) Deontologia professionale; 16) Sessuologia; 17) Psicogerontologia; 18) Statistica economica; 19) Psicologia della propaganda; 20) Psicologia dello sport; 21) Psicologia e pedagogia della comunicazione di massa; 22) Filmologia; 23) Istruzione programmata; 24) Psicologia della didattica e dell'apprendimento scolastico; 25) Infortunistica del lavoro; 26) Psicologia economica; 27) Psicologia clinica; 28) Psicologia criminologica, giudiziaria e penitenziaria; 29) Edilizia scolastica; 30) Etologia. Gli insegnamenti specifici di ciascuno dei tre indirizzi, possono valere come integrativi per gli altri indirizzi che non li comprendono, sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale. Il manifesto-programma annuale, di cui all'art. 313 indicherà quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti integrativi verranno impartiti dalla scuola, durante l'anno accademico. L'eventuale scissione degli insegnamenti in più rami distinti, sia ai fini dell'insegnamento che degli esami di profitto, ovvero l'eventuale, loro raggruppamento ai fini degli esami, risulteranno dal manifesto-programma annuale di cui all'art. 313. Art. 305. - Gli esami sono di profitto e di diploma. Per essere ammessi agli esami annuali di profitto l'allievo deve aver frequentato assiduamente le lezioni, le esercitazioni, i tirocini, i seminari, ecc. svolti dalla scuola nel relativo anno di corso. Per essere ammesso all'esame di diploma, l'allievo, oltre ad aver adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esame dei vari insegnamenti comuni e specifici e di almeno due degli insegnamenti integrativi, ed aver effettuato le esercitazioni prescritte, deve presentare una dissertazione scritta nonchè una relazione riassuntiva sulle esercitazioni e su eventuali tirocini effettuati nell'intero triennio. L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi e della relazione e, eventualmente, di una o più prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola. Art. 306. - Direttore della scuola è il professore di ruolo titolare della cattedra di psicologia dell'età evolutiva della facoltà di magistero. Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio della scuola stessa può proporre che un docente di essa assuma le funzioni di vicedirettore, con l'incarico annuale (riconfermabile) di coadiuvarlo e di sostituirlo; alla relativa nomina provvederà il rettore. Art. 307. - I docenti della scuola sono scelti tra i professori universitari di psicologia (di ruolo, fuori ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti), fra gli specializzati in psicologia o fra coloro che, per opere, uffici e insegnamenti tenuti, siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline che formano oggetto dei corsi della scuola. Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata annualmente dal direttore della scuola e su parere conforme del consiglio della scuola stessa e della facoltà. Art. 308. - Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica il direttore è assistito da un consiglio della scuola composto: dal direttore stesso che lo presiede, dal vicedirettore (se designato), che presiede le adunanze del consiglio in caso di assenza o di impedimento del direttore, e da tutti i docenti che abbiano avuto regolare nomina rettorale. Su proposta del direttore e sentito il parere del consiglio, uno dei docenti assolve anche le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio stesso; alla relativa nomina provvede il rettore. Art. 309. - Spetta al consiglio della scuola: 1) determinare, coordinare, approvare i programmi dei corsi teorici, delle esercitazioni, dei tirocini, dei seminari, ecc., relativi sia agli insegnamenti comuni, sia a quelli specifici, sia a quelli integrativi; 2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla designazione dei docenti, da sottoporre quindi alla nomina rettorale, dopo l'approvazione della facoltà; 3) determinare, coordinare, approvare gli orari dei vari insegnamenti, esercitazioni, seminari, ecc., e il diario, e le modalità degli esami, sia di profitto che di diploma e la composizione delle relative commissioni; 4) stabilire le eventuali prove pratiche da far sostenere agli allievi in occasione dell'esame di diploma; 5) deliberare sulle domande di trasferimento di allievi di scuole di specializzazione in psicologia da una Università o facoltà ad un'altra e deliberare circa il passaggio da un indirizzo all'altro della scuola stessa conformemente a quanto stabilito dall'art. 314, determinandone gli eventuali ulteriori obblighi di frequenza e di esame; 6) determinare il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25) ed eventualmente il numero minimo degli allievi che possono essere iscritti al primo anno di corso, tenendo conto che il numero degli allievi frequentanti contemporaneamente i tre corsi non superi i 75; 7) stabilire la composizione della commissione per l'esame di concorso di merito di cui al comma secondo dell'art. 302 e della commissione per le eventuali prove di idoneità di cui al comma terzo del medesimo art. 302, nonchè le modalità dei rispettivi concorsi o prove. Art. 310. Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola. Art. 311. - Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, sopratasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dalla Università, da enti e da privati. Art. 312. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita dall'art. 192 dello statuto. La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni, di cui gli iscritti fruiscono durante il corso di studi, è fissata dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del senato accademico, sentito il parere del consiglio della facoltà di magistero e del consiglio della scuola. Art. 313. - Il direttore della scuola, sulla base delle deliberazioni del consiglio della scuola, compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione della facoltà di magistero, sarà reso di pubblica ragione. Nel manifesto viene specificato: 1) l'indirizzo o gli indirizzi della scuola che saranno aperti nell'imminente anno accademico; 2) il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25) e, eventualmente quello minimo, di domande di iscrizione che verranno accettate, tenuto conto che il numero complessivo degli iscritti frequentanti contemporaneamente i tre corsi non superi le 75 unità; 3) le modalità del concorso di merito in caso di domande eccedenti il numero massimo di iscrizioni consentite; 4) l'eventuale indicazione di prove di idoneità per l'ammissione alla scuola, conformemente al comma terzo dell'art. 302; 5) l'ordine degli studi con l'indicazione: a) dell'eventuale scissione degli insegnamenti elencati nell'art. 304 in più rami distinti, ai fini dello insegnamento e degli esami di profitto; b) dell'eventuale raggruppamento degli insegnamenti ai fini dell'esame di profitto; c) della distribuzione degli insegnamenti nei vari anni di corso; d) degli insegnamenti integrativi che verranno impartiti nell'anno; e) dei docenti, per ciascun insegnamento ed anno di corso; 6) le modalità e le condizioni degli esami di profitto e di diploma; 7) le tasse, le sopratasse e i contributi generali e speciali dovuti dagli allievi. Art. 314. - L'inclusione della scuola nello statuto dell'Università non costituisce impegno ad impartire i relativi corsi: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto-programma annuale. Ciò vale, sia per la scuola nel suo insieme sia per i singoli indirizzi. Art. 315. - È prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del 2° anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo ad un altro. L'accoglimento della relativa domanda, sempre subordinato alle condizioni previste dall'art. 314, ha luogo a giudizio insindacabile del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per caso. Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi ad altro indirizzo con possibilità di abbreviazione dei corsi, per convalida di esami già sostenuti, secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio della scuola. È prevista l'ammissione al 20 anno di corso per coloro che hanno superato gli esami del 10 anno in una diversa scuola di specializzazione per convalida degli esami a giudizio insindacabile del consiglio della scuola. Art. 316. - Norme transitorie: all'inizio del funzionamento della scuola, il direttore è autorizzato a prendere tutte quelle decisioni e deliberazioni che, di norma, sono demandate al consiglio della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 63

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