Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 825/1958
Inclusione dell'abitato di Poggio Sannita fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1958, n. 825
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 825/1958
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1958, n. 825
## Inclusione dell'abitato di Poggio Sannita fra quelli da consolidare a
cura e spese dello Stato.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ; Visto il decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299 , col quale l'abitato di Poggio Sannita (già Caccavone), in provincia di Campobasso, fu incluso nell'elenco degli abitati da trasferire; Considerata l'opportunità nonchè la convenienza che in luogo del trasferimento sia provveduto al consolidamento di detto abitato; Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 578, emesso nell'adunanza del 15 aprile 1958; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge medesima (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Poggio Sannita, in provincia di Campobasso, restando annullato il decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299 , di cui alle premesse, riflettente il trasferimento dello stesso abitato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 maggio 1958 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 170. - DI PRETORO
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