Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 833/1960

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ad effettuare un prelevamento di L. 800.000.000 dal proprio fondo di riserva, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215.

Pubblicato: 20/08/1960 In vigore dal: 22/06/1960 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 833

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 833/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 833 ## Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ad effettuare un prelevamento di L. 800.000.000 dal proprio fondo di riserva, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni; Visto l' art. 3 della legge 30 luglio 1959, n. 547 , che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1959-1960; Visto l' art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189 , concernente la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato; Visto l' art. 3 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215 , relativa alla proroga ed alla modifica delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici, il quale articolo dispone che all'onere derivante dalla applicazione della stessa legge si farà fronte, per lo esercizio finanziario 1959-1960, con un prelevamento di L. 800.000.000 dal fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; Visto che il fondo di riserva dell'Azienda medesima presenta una disponibilità di L. 800.000.000 depositate in conto corrente presso la Tesoreria Centrale; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di L. 800.000.000 per far fronte, per l'esercizio 1959-1960, all'onere derivante dall'applicazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1215 , concernente la proroga, e la modifica delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici.

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