Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 833/1980
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. 833
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 833/1980
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. 833
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 89, relativo all'elenco delle scuole annesse alla facoltà di lettere e filosofia, la scuola di perfezionamento in storia dell'arte antica, medioevale e moderna cambia la denominazione in quella di scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte antica e in storia dell'arte medioevale e moderna. Scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte antica e in storia dell'arte medioevale e moderna. Nell'art. 106 è soppressa la frase incidentale: "nell'ambito delle discipline costitutive". Gli articoli 107, 108 e 109 sono così sostituiti: Art. 1 Art. 107. - La scuola è della durata di due anni e si articola in due indirizzi: a) archeologia e storia dell'arte antica; b) storia dell'arte medioevale e moderna. All'indirizzo di archeologia e storia dell'arte antica sono ammessi direttamente i laureati con tesi in archeologia e i laureati in lettere che, a giudizio della direzione della scuola, abbiano sostenuto, durante il corso universitario, sufficienti esami di materie archeologiche. All'indirizzo di storia dell'arte medioevale e moderna sono ammessi direttamente i laureati con tesi in discipline storico-artistiche e i laureati in lettere che, a giudizio della direzione della scuola, abbiano sostenuto, durante il corso universitario, sufficienti esami di materie storico-artistiche. I laureati di altri indirizzi e facoltà possono essere ammessi alla scuola sostenendo con esito positivo una prova scritta che documenti la loro specifica preparazione nelle discipline archeologiche e storico-artistiche. Art. 108. - I candidati dovranno indicare, all'atto dell'iscrizione, l'indirizzo che intendono seguire per il perfezionamento. Art. 109. - Per ognuno dei due anni lo studente deve ottenere la firma di iscrizione e frequenza di almeno tre corsi e sostenere i relativi esami. Per l'indirizzo archeologico sono obbligatori gli esami di archeologia e storia dell'arte greca e romana e di etruscologia (uno dei quali biennale), e l'esame di storia dell'arte medioevale e moderna; gli altri due esami devono essere concordati con i docenti. Per l'indirizzo storico-artistico sono obbligatori gli esami di storia dell'arte medioevale e moderna e di critica d'arte (uno dei quali biennale), e l'esame di archeologia e storia dell'arte greca e romana; gli altri esami devono essere concordati con i docenti. I sei esami del biennio, obbligatori e concordati, devono essere inseriti nel piano di studio compilato all'inizio del corso e approvato dal direttore della scuola. Per essere ammesso all'esame di diploma l'iscritto alla scuola, oltre ad aver seguito i corsi e superato gli esami sopra indicati, dovrà dimostrare di conoscere, ai fini di una corrente lettura e traduzione dei testi, almeno due lingue straniere. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta intorno ad un tema prescelto nell'ambito delle discipline della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 settembre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1980 Registro n. 111 Istruzione, foglio n. 310
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