Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 834/1953

Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 17/11/1953 In vigore dal: 25/08/1953 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953, n. 834

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 834/1953 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953, n. 834 ## Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Roma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734 ; 26 ottobre 1940, n. 2069 ; 4 maggio 1942, n. 565 ; 24 luglio 1942, n. 949 ; 24 agosto 1942, n. 1098 ; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 ; 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619 ; 18 luglio 1949, n. 882 , 20 ottobre 1949, n. 989 ; 20 ottobre 1949, n. 991 ; 20 ottobre 1949, n. 1178 ; 30 ottobre 1949, n. 1152 ; 11 giugno 1950, n. 622 ; 16 novembre 1950, n. 1313 ; 11 maggio 1951, n. 653 ; 27 ottobre 1951, n. 1813 ; 14 aprile 1952, n. 888 ; 16 agosto 1952, n. 2589 e 19 settembre 1952, n. 1697 ; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 36. - Nell'elenco degli Istituti della Facoltà di economia e commercio è aggiunto quello di: "Istituto di storia economica". Art. 53. - L'Istituto di cui al numero 7) annesso alla Facoltà di lettere e filosofia è trasformato nel modo seguente: 7) Storia greca; 8) Antichità greche e romane; 9) Epigrafia greca. L'art. 93, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è sostituito dal seguente: "Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame di mineralogia, senza aver prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica, con elementi di organica; non può essere ammesso a sostenere l'esame di geologia, senza aver prima superato gli esami di petrografia e di paleotologia; non può essere ammesso a sostenere l'esame di petrografia, senza aver prima superato l'esame di mineralogia; non può essere ammesso a sostenere l'esame di chimica fisica, senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica, con elementi di organica". Scuola di filologia moderna L'art. 212 è sostituito dal seguente: "Il corso della scuola di filologia moderna ha la durata di due anni. Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono i seguenti: 1) Letteratura italiana; 2) Storia della lingua italiana; 3) Filologia romanza; 4) Filologia germanica; 5) Filologia slava; 6) Lingua e letteratura francese; 7) Lingua e letteratura spagnola; 8) Lingua e letteratura portoghese; 9) Lingua e letteratura romena; 10) Lingua e letteratura inglese; 11) Lingua e letteratura tedesca; 12) Lingua e letteratura scandinava; 13) Lingua e letteratura russa; 14) Lingua e letteratura polacca; 15) Lingua e letteratura bulgara; 16) Lingua e letteratura neo-greca; 17) Lingua e letteratura albanese; 18) Lingua e letteratura ungherese; 19) Storia delle tradizioni popolari; 20) Storia della musica. Nella scuola potranno essere inoltre impartiti altri insegnamenti: 21) Storia della critica e della storiografia letteraria moderna; 22) Critica dei testi; 23) Filologia anglosassone". L'art. 213 è sostituito dal seguente: "La scuola organizza, quando se ne presenta l'opportunità, esercitazioni (corsi) speciali di perfezionamento, ai quali si possono iscrivere i laureati in lettere. Essa rilascia diplomi di perfezionamento in ciascuna delle discipline indicate ai numeri 1-19 dell'articolo precedente. Per ottenere uno di tali diplomi gli iscritti devono: a) seguire i corsi e partecipare alle esercitazioni nelle discipline in cui intendono perfezionarsi e in due altre discipline, per la durata di due anni; b) dar prova, al termine di due anni, mediante uno speciale colloquio, della maturità raggiunta nella disciplina prescelta e del profitto ottenuto nelle due discipline complementari; c) presentare e discutere davanti ad una Commissione di sette membri (secondo quanto è previsto dall'art. 209) una dissertazione intorno ad un argomento appartenente alla disciplina prescelta. La scelta delle discipline complementari deve essere preventivamente approvata dal direttore della scuola; ed in ogni caso chiunque intenda perfezionarsi nella storia di una lingua e letteratura è tenuto ad adottare come complementare la disciplina filologica a cui quella lingua e letteratura si ricollega, e chiunque intenda perfezionarsi in una disciplina filologica è tenuto ad adottare come complementare la storia di una lingua e letteratura che si ricollega. Chi aspira ad un diploma di perfezionamento in una lingua e letteratura straniera dovrà nel colloquio dar prova di sapere correttamente parlare in quella lingua, e dovrà inoltre superare in quella stessa lingua un esame scritto consistente in una composizione e in un dettato". Nell'attuale art. 280, relativo alla scuola di perfezionamento in scienza della alimentazione, l'insegnamento di cui al n. 8 è sostituito dal seguente: "Caratteristiche alimentari dei vari popoli della terra". Dopo l'art. 294, relativo alla scuola di perfezionamento in fisica nucleare, è aggiunto il seguente nuovo articolo contenente disposizioni transitorie. Art. 295. - "A giudizio del Consiglio direttivo della scuola può essere consentita, a titolo eccezionale, una abbreviazione di corso non superiore ad un anno, limitatamente all'anno accademico 1953-54". L'art. 313, relativo alla scuola di perfezionamento in dermosifilopatia, è sostituito dal seguente: "Il corso degli studi della scuola di perfezionamento in dermosifilopatia ha la durata di tre anni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 agosto 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1953 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 16. - PALLA

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 834/1953 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1953

Ricostituzione dei comuni di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare (Imperia). Decreto del Presidente della Repubblica 1285 Istituzioni, statizzazioni e soppressione di istituti di istruzione tecnica commerciale. Decreto del Presidente della Repubblica 1284 Estinzione della Cassa speciale di previdenza per il personale dipendente dal Consorzio c… Decreto del Presidente della Repubblica 1283 Approvazione del nuovo statuto della Cassa nazionale assistenza belle arti e del cambiame… Decreto del Presidente della Repubblica 1282 Istituzione in Milano dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato. Decreto del Presidente della Repubblica 1280