Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 836/1969
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1969, n. 836
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 836/1969
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1969, n. 836
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 185, relativo agli insegnamenti del biennio propedeutico degli studi per l'ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti fondamentali comuni a tutti i corsi di laurea sono i seguenti: 1) Analisi matematica I; 2) Geometria I; 3) Fisica I; 4) Chimica; 5) Disegno; 6) Analisi matematica II; 7) Meccanica razionale; 8) Fisica II; 9) Geometria II (solo per i corsi di laurea in ingegneria civile)". Per i corsi di laurea in ingegneria meccanica, aeronautica e navale e meccanica, l'insegnamento di geometria II è sostituito con quello di: 9) Disegno meccanico. Per il corso di laurea in ingegneria chimica l'insegnamento di geometria II è sostituito con quello di: 9) Chimica organica. Per i corsi di laurea in ingegneria elettrotecnica ed elettronica l'insegnamento di geometria II è sostituito con quello di: 9) Tecnologie generali dei materiali (obbligatorio sul piano della facoltà). A questi insegnamenti vanno aggiunti: per i corsi di laurea in ingegneria civile: 10) Disegno civile; per i corsi di laurea in ingegneria meccanica ed aeronautica: 10) Chimica applicata (obbligatorio sul piano nazionale); per il corso di laurea in ingegneria navale e meccanica: 10) Chimica applicata (obbligatorio sul piano nazionale); 11) Tecnologie generali dei materiali (obbligatorio sul piano della facolta). Art. 191, relativo al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà è aggiunto il seguente: "Produzione e trasmissione della energia elettrica". Art. 195, relativo al corso di laurea in ingegneria elettronica è modificato nel senso che l'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà e gli indirizzi a scelta dello studente sono abrogati e sostituiti dai seguenti: b) obbligatori sul piano della facoltà: 1) Componenti elettronici; 2) Complementi di matematica; 3) Calcolatori elettronici; 4) Misure elettroniche; 5) Economia ed organizzazione industriale; c) Gruppi di materie a scelta: 1° gruppo: Telecomunicazioni: Microonde; Elettronica quantistica; Sistemi di telecomunicazione; Telefonia e telegrafia; Antenne e propagazione. 2° gruppo: Controlli e calcolatori: Macchine ed impianti elettrici; Tecniche di programmazione; Complementi di controlli; Complementi di calcolatori; Regolazione e controlli industriali; 3° gruppo: Nucleare: Macchine ed impianti elettrici; Idraulica; Elettronica nucleare; Reattori nucleari; Regolazione e controlli industriali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 59. - CARUSO
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