Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 836/1977
Modificazioni allo statuto della libera Universita' abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1977, n. 836
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 836/1977
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1977, n. 836
## Modificazioni allo statuto della libera Universita' abruzzese "G.
D'Annunzio" di Chieti.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Università abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 37, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto sindacale e del lavoro. Scuola di specializzazione e di perfezionamento in diritto sindacale e del lavoro Art. 38. - La scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto sindacale e del lavoro, annessa alla facoltà di giurisprudenza, nei suoi distinti rami ha lo scopo d'integrare la preparazione scientifica dei giovani e di perfezionarli nella disciplina del lavoro e della sicurezza sociale. Art. 39. - La scuola è retta da un direttore e da un consiglio composto dai professori titolari di cattedra che impartiscono insegnamenti costitutivi della scuola. Direttore ne è il professore titolare della cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza, o, nel caso che manchi il titolare della cattedra medesima, un professore di ruolo nominato dal rettore su proposta della facoltà di giurisprudenza, scelto tra i componenti del consiglio della scuola. Il direttore può designare tra i componenti del consiglio un vice direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento. La nomina dei professori destinati agli insegnamenti è fatta annualmente dal rettore su designazione del consiglio della scuola. Art. 40. - Alla scuola possono essere iscritti soltanto i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali. La scuola ha la durata di due anni in ordine agli scopi per i quali è istituita: corso di perfezionamento e di specializzazione in diritto sindacale e del lavoro. Al termine di essi la scuola rilascia, dopo che i candidati abbiano superato le prove nelle materie fondamentali rispettivamente indicate nell'art. 41 e l'esame di diploma, un diploma di perfezionamento. Art. 41. - Gli insegnamenti fondamentali della scuola sono: 1° Anno: diritto del lavoro I; diritto sindacale I; diritto della sicurezza sociale I; diritto processuale del lavoro e della sicurezza sociale; il pubblico impiego; diritto penale del lavoro e della sicurezza sociale; storia del movimento sindacale; diritto comunitario ed internazionale del lavoro e della previdenza sociale, più due insegnamenti complementari. 2° Anno: diritto del lavoro II; diritto sindacale e del lavoro comparato; diritto sindacale II; diritto della sicurezza sociale II; diritto della sicurezza sociale comparato, più due insegnamenti complementari. Insegnamenti complementari: 1) storia della grande industria in Italia; 2) direzione del personale nell'impresa; 3) rapporti di lavoro speciali; 4) tecnica della contrattazione collettiva. Questo elenco potrà essere modificato dal consiglio della scuola a maggioranza di voti dei presenti ed approvato dal senato accademico. Art. 42. - Gli incarichi sono conferiti su designazione del consiglio della scuola e con provvedimento del rettore. Art. 43. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una memoria originale, su argomento scelto fra le materie fondamentali, preventivamente approvato dal consiglio della scuola, e nella discussione di altri due argomenti approvati anch'essi dal consiglio. Art. 44. - La scuola curerà la stampa di quei lavori degli iscritti che, per deliberazione del consiglio, su relazione del professore della materia, saranno giudicati degni, per valore scientifico, di pubblicazione. Curerà inoltre la pubblicazione dei risultati delle ricerche strettamente scientifiche compiute collettivamente sotto la guida dei docenti e in collaborazione con essi. Art. 45. - La scuola potrà stabilire, su deliberazione del consiglio, rapporti continuativi con enti sindacali ed istituti attinenti alle materie insegnate, al fine di raccogliere gli elementi utili agli insegnamenti per il miglior raggiungimento dei fini di ricerca e di diffusione scientifica ed ai fini della specializzazione professionale degli studenti e di dirigenti sindacali e dei lavoratori. La scuola potrà, inoltre, su deliberazione del consiglio, promuovere corsi intensivi di aggiornamento secondo le modalità stabilite di volta in volta. Art. 46. - Possono nella scuola aprirsi concorsi a premio fra gli iscritti i cui lavori, compiuti in sede di ricerca e di esercitazioni, oppure presentati come dissertazioni di diploma, siano stati dichiarati degni di stampa. Art. 47. - Le tasse e soprattasse per la scuola di specializzazione e di perfezionamento in diritto sindacale e del lavoro sono le seguenti: tassa annuale d'iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 soprattassa annuale per esami di profitto . . . . . . . " 7.000 contributo di riscaldamento . . . . . . . . . . . . . . " 3.000 soprattassa esami di diploma. . . . . . . . . . . . . . " 3.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000 tassa annuale studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studenti: per i primi due anni. . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.000 anni successivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.500 soprattassa ripetizione esami profitto. . . . . . . . . " 500 soprattassa ripetizione esami diploma . . . . . . . . . " 1.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1977 Registro n. 126 Istruzione, foglio n. 341
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