Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 836/1984
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. 836
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 836/1984
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. 836
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 329 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Dopo l'art. 42 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle sottoindicate scuole di specializzazione e relativa normativa generale: scuola di specializzazione in pediatria; scuola di specializzazione in chirurgia generale; scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica; scuola di specializzazione in chirurgia toracica; scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia; scuola di specializzazione in medicina interna; scuola di specializzazione in microbiologia; scuola di specializzazione in radiologia; scuola di specializzazione in cardiologia. Titolo III SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (norme comuni a tutte le scuole di specializzazione) Art. 43. - Sono istituite le seguenti scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia: scuola di specializzazione in pediatria; scuola di specializzazione in chirurgia generale; scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica; scuola di specializzazione in chirurgia toracica; scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia; scuola di specializzazione in medicina interna; scuola di specializzazione in microbiologia; scuola di specializzazione in radiologia; scuola di specializzazione in cardiologia. Art. 44. - Le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia hanno per finalità il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialisti. Art. 45. - Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprende più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 46. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, salvo diversamente indicato nei particolari ordinamenti delle scuole; è richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale. Art. 47. - Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più di una scuola di specializzazione. Art. 48. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà anche svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione, decreto ministeriale 16 settembre 1982; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , integrato dal decreto ministeriale 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 49. - La frequenza dei corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando, per il passaggio all'anno di corso successivo, deve sostenere un esame teorico-pratico sulle attività didattiche, cliniche e di ricerca seguite. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline comprensivo delle attività pratiche prescritte da rapportarsi in trentesimi. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 50. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento concordato con un professore ufficiale della scuola e da lui ufficialmente approvato. L'esame finale verrà sostenuto di fronte ad una commissione costituita dal direttore della scuola, dal professore che ha seguito la preparazione della dissertazione scritta e da almeno altri cinque docenti della scuola stessa. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista. Art. 51. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti dal consiglio di amministrazione. Art. 52. - Le attività pratiche consistono nella frequenza di servizi e/o laboratori e/o di ambulatori delle strutture afferenti alla scuola o acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario e dovranno essere svolte nell'arco dell'anno accademico per un periodo di tempo non inferiore a mesi cinque con frequenza settimanale non inferiore a giorni tre. Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza dei servizi, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
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