Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 849/1957

Classificazione tra i comprensori di bonifica montana del territorio della Barbagia e del Mandrolisai, in provincia di Nuoro.

Pubblicato: 26/09/1957 In vigore dal: 19/06/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1957, n. 849

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 849/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1957, n. 849 ## Classificazione tra i comprensori di bonifica montana del territorio della Barbagia e del Mandrolisai, in provincia di Nuoro. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Nuoro in data 24 ottobre 1956, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio della Barbagia e del Mandrolisai, ai sensi dell' art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste; Viste le lettere n. 2930 in data 4 giugno 1957 del Ministero dei lavori pubblici e n. 129262/129263 in data 4 giugno 1957 del Ministero del tesoro; Visto l' art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979 ; Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Il territorio denominato Barbagia e Mandrolisai, in provincia di Nuoro, esteso per ha. 82.189 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia in scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991 , tra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 giugno 1957 GRONCHI COLOMBO TOGNI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 156. - RELLEVA

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