Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 858/1957

Integrazione del regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda = Servizi a danaro) con le norme inerenti ai vaglia postali a taglio fisso.

Pubblicato: 30/09/1957 In vigore dal: 15/07/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1957, n. 858

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 858/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1957, n. 858 ## Integrazione del regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda = Servizi a danaro) con le norme inerenti ai vaglia postali a taglio fisso. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , sull'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica; Visto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 , che approva il regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), e successive modificazioni; Visto l' art. 2 del regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849 , che sopprime il capo IV, contenente gli articoli da 50 a 53, del predetto regolamento; Vista la legge 5 dicembre 1955, n. 1288 , che istituisce il servizio dei vaglia postali a taglio fisso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366 , che determina i tagli dei predetti vaglia postali e le relative tasse; Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Nel regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 , e successive modificazioni, è inserito il seguente capo IV, in sostituzione di quello soppresso con l' art. 2 del regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849 . CAPO IV Vaglia a taglio fisso Art. 50. - I vaglia a taglio fisso sono stampati su carta filigranata a cura del Provveditorato generale dello Stato e sono riuniti in fascicoli di venti vaglia per i tagli da L. 500 e da L. 1000 e di dieci vaglia per i tagli da L. 2000, L. 3000, L. 4000 e L. 5000. Su ciascun vaglia è impresso a stampa l'importo della tassa. In caso di variazione di tariffa, la tassa può essere completata con francobolli fino a quando non si sarà provveduto alla emissione di nuovi moduli. I fascicoli dei vaglia a taglio fisso devono essere custoditi dagli uffici con le cautele prescritte per le carte valori. Il titolare di ciascun ufficio e il controllore, dove esista, sono responsabili dei fascicoli vaglia ricevuti in dotazione. Art. 51. - L'ufficio, dopo aver introitato l'importo del vaglia e della relativa tassa, convalida, il titolo e la ricevuta in conformità delle istruzioni ministeriali e li consegna al richiedente. Il prenditore del vaglia deve apporre o fare apporre sul titolo al momento dell'emissione, l'indicazione del beneficiario e, se intenda localizzare il vaglia, anche quella dell'ufficio di pagamento. Beneficiario del titolo può essere lo stesso mittente. I vaglia sono trasmessi ai beneficiari a cura dei mittenti. È vietato annullare i vaglia a taglio fisso dopo che siano stati emessi. Il mittente può rientrare in possesso della somma versata, esclusa la tassa, in uno dei seguenti modi: costituendosi beneficiario del vaglia ai sensi del terzo comma; chiedendone il pagamento all'ufficio di emissione e quietanzando il titolo in qualità di mittente; con la procedura del rimborso prevista dagli articoli 56 e 57 in caso di avvenuta scadenza del vaglia. Art. 52. - I vaglia a taglio fisso non sono negoziabili. Essi sono pagati al beneficiario da qualsiasi ufficio postale o, se localizzati, da quello indicato nel titolo. I vaglia a taglio fisso possono essere pagati dagli Istituti di credito senza necessità di delega. Gli Istituti medesimi appongono sui titoli quietanzati il proprio timbro a calendario e presentano per il rimborso tali titoli descritti su apposita distinta. Gli Istituti di credito possono raggruppare i rimborsi in uno o più uffici determinati, previa autorizzazione dell'Amministrazione. Art. 53. - Per il versamento in conto corrente dell'importo dei vaglia postali a taglio fisso si osservano le norme dell'art. 37 in quanto applicabili. Valgono per la presentazione dei reclami e la conservazione dei documenti i termini indicati agli articoli 38 e 39. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - MATTARELLA - MEDICI - Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 167. - RELLEVA

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