Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 86/1956

Aggiunta della voce n. 46 alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Pubblicato: 10/03/1956 In vigore dal: 07/01/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 86

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 86/1956 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 86 ## Aggiunta della voce n. 46 alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 , relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura; Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 ; Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2057 , e successive modificazioni, concernenti la tabella delle lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali è inapplicabile il regio decreto-legge suddetto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 , è aggiunta la seguente voce n. 46: "Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro, sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella facoltà ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 gennaio 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte del conti, addì 5 marzo 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 84. - CARLOMAGNO

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