Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 86/1966

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.

Pubblicato: 16/03/1966 In vigore dal: 02/04/1966 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1966, n. 86

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 86/1966 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1966, n. 86 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: "Esegesi delle fonti della Storia del diritto italiano" e di "Criminologia". L'insegnamento complementare di Diritto coloniale del predetto corso di laurea è soppresso. Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di: "Chimica delle sostanze naturali". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 9. - VILLA

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