Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 866/1967

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.

Pubblicato: 03/10/1967 In vigore dal: 14/08/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 866

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 866/1967 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 866 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 19. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: "Storia delle dottrine economiche". Art. 47. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti quelli di: Algebra; Algebra superiore; Analisi funzionale; Analisi superiore; Calcoli numerici e grafici; Elettronica applicata; Elettrotecnica; Fisica dei reattori; Fisica delle particelle elementari; Fisica tecnica; Geometria differenziale; Geometria superiore; Logica matematica; Meccanica analitica; Pedagogia; Radioastronomia; Relatività; Sismologia; Analisi numerica; Biofisica; Biologia molecolare; Calcolatrici elettroniche; Calcolo elettronico; Fisica degli stati condensati; Fisica del plasma; Teoria quantistica dei campi; Topologia. Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in "Chimica" (indirizzo organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: Indirizzo organico-biologico: Analisi chimica strumentale; Spettroscopia molecolare; Chimica industriale; Chimica nucleare con esercitazioni; Chimica macromolecolare; Indirizzo inorganico-chimico-fisico: Analisi chimica strumentale; Chimica inorganica superiore; Fotochimica; Chimica delle radiazioni. Nello stesso corso di laurea per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico l'insegnamento complementare di "Spettroscopia" cambia denominazione in quello di: "Spettroscopia molecolare". Art. 60, relativo alle modalità per gli esami di laurea in Scienze naturali, è abrogato il seguente comma: "a) in un colloquio di cultura generale e naturalistica". Art. 65, relativo alle modalità per gli esami di laurea in Scienze biologiche è abrogato il seguente comma: "a) in un colloquio di cultura generale biologica". Art. 66. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di: 22) Esplorazione geologica del sottosuolo; 23) Geologia e paleontologia del quaternario; 24) Geologia nucleare; 25) Geologia regionale; 26) Idrogeologia; 27) Oceanografia; 28) Paleobotanica; 29) Paleoclimatologia; 30) Paleontologia dei vertebrati; 31) Paleontologia umana e paletnologia. Art. 71. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di: 10) Microchimica; 11) Istituzioni di matematiche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 12. - GRECO

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