Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 868/1974

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Pubblicato: 11/03/1975 In vigore dal: 31/10/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 868

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 868/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 868 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 210 a 216 relativi alla scuola di specializzazione per medici laboratoristi sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione per medici laboratoristi Art. 210. - La scuola di specializzazione per medici laboratoristi ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio applicate alla clinica e rilascia il diploma di "Specialista in analisi cliniche di laboratorio". Art. 211. - Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 212. - Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo negli istituti di chimica biologica e di microbiologia, ovvero in loro mancanza presso gli istituti dove le suddette cattedre hanno sede. Art. 213. - Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di 20, con un numero complessivo nei tre anni di 60. Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso per titoli. Art. 214. - La direzione della scuola viene assunta dai professori di ruolo di chimica biologica e di microbiologia. Art. 215. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono distribuiti nei tre anni come segue: 1° Anno: 1) Fisiologia; 2) Patologia generale; 3) Chimica biologica generale; 4) Batteriologia; 5) Nozioni di igiene applicata al laboratorio di analisi cliniche; 6) Tecnica dei prelevamenti; 7) Tecniche di laboratorio. 2° Anno: 8) Batteriologia speciale; 9) Chimica biologica applicata; 10) Fisica-chimica biologica; 11) Parassitologia e tecniche relative; 12) Micologia. 3° Anno: 13) Nozioni di statistica biologica; 14) Nozioni di immunochimica applicata; 15) Virologia e tecniche relative; 16) Microscopia clinica; 17) Immunologia e tecniche relative; 18) Identificazione di tracce biologiche; 19) Tecnica ematologica di laboratorio. Art. 216. - L'esame di diploma si svolge con le norme generali del testo unico universitario. Dopo l'art. 216, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica: Scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica Art. 217. - La scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, che conferisce il titolo di specialista in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica a laureati in medicina e chirurgia, è istituita presso l'istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica dell'Università degli studi di Pavia. La direzione della scuola è affidata al titolare di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica di detta Università. La scuola dispone delle attrezzature, delle opportunità didattiche dell'istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica. Inoltre potrà disporre delle attrezzature di istituti i cui docenti collaboreranno allo svolgimento dei nuovi insegnamenti. Art. 218. - Durante il corso, che ha la durata di tre anni, le lezioni relative alle materie indicate nel piano verranno integrate da esercitazioni di ricerca diagnostica differenziale, di ricerca ecologica, di valutazione medico-biologica e di controllo tecnico dei limiti di sicurezza nel lavoro. Tali esercitazioni saranno collegate a visite didattiche negli ambienti di lavoro. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni e alle visite negli ambienti di lavoro è obbligatoria secondo le modalità che saranno enunciate dalla direzione del corso e avranno per fine la programmazione e la organizzazione pratica della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica nel lavoro agricolo, artigianale e industriale. Al 3° anno di corso le esercitazioni si svolgeranno sotto forma di ricerche di gruppo interdisciplinare per la costruzione e la validazione di modelli operativi. Art. 219. - Il numero massimo degli iscritti è di 20 per anno di corso. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione avverrà per titoli ed esami. Art. 220. - Alla fine di ogni anno i medici chirurghi specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie di insegnamento annuale. Art. 221. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica che deve essere approvato dalla direzione della scuola. La dissertazione deve essere presentata per l'approvazione almeno un mese prima delle prove di esame. Le commissioni per gli esami di profitto e gli esami di diploma saranno nominate secondo le norme generali. Il piano di studio è il seguente: 1° Anno: Dottrina generale della medicina preventiva; Dottrina generale della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica. 2° Anno: Ecologia umana e ecologia medica dei lavoratori; Tossicologia dei lavoratori; Basi biologiche, cliniche, medico-legali per l'abilitazione e la riabilitazione al lavoro specifico; Definizione biologica, medica, psicofisiologica dei limiti di sicurezza consentiti nel lavoro. 3° Anno: Organizzazione e metodologia della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica in funzione dei rischi connessi al lavoro nell'uomo e nella donna nell'età evolutiva, nell'età adulta e nella senescenza. Il piano di studio sarà svolto mediante le seguenti materie di insegnamento: 1° Anno: 1) Basi biologiche e cliniche della medicina preventiva (evoluzione del processo scientifico e costruzione di modelli operativi in medicina preventiva); 2) Elementi di organizzazione del lavoro artigianale, agricolo, industriale (aggiornamento sul valore e sul significato culturale e socio-economico della organizzazione del lavoro agli effetti della salute dei lavoratori); 3) Fisiologia della capacità del lavoro e della fatica (teoria della fatica, fatica ischemica; fattori condizionati di origine endogena ed esogena); 4) Psicologia e psicofisiologia della capacità di lavoro e della fatica (teorie sulla motivazione; fatica sensoriale; fatica mentale; vigilanza); 5) Capacità di lavorare e fatica nella malattia (malattie metaboliche, endocrine, neurologiche, sensoriali, ecc.); 6) Basi biologiche e cliniche della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica (evoluzione del processo scientifico e costruzione dei modelli operativi in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica). 2° Anno: 1) Effetti dei fattori ambientali sui sistemi biologici (mutageni, ecc.); 2) Analisi dei sistemi in ecologia umana; 3) Ecologia medica dei lavoratori (distribuzione delle malattie dei lavoratori in rapporto alla natura del loro lavoro); 4) Tossicologia dei lavoratori morfologica, metabolica e comportamentale; 5) Basi biologiche e cliniche per l'abilitazione e la riabilitazione al lavoro; 6) Basi medico-legali per l'abilitazione e la riabilitazione al lavoro; 7) Definizione biologica, medica, psicofisiologica dei limiti di sicurezza consentiti nel lavoro. 3° Anno: 1) Controllo tecnico e medico dei limiti di sicurezza consentiti nei posti di lavoro e prevenzione della tossicologia dei lavoratori; 2) Controllo tecnico e medico degli scambi di energia e prevenzione della fatica dei lavoratori; 3) Controllo psicofisiologico per la prevenzione della patologia sensoriale e della psicopatologia dei lavoratori; 4) Controllo medico della sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni dei lavoratori; 5) Organizzazione e metodologia della prevenzione medica in funzione dei rischi connessi al lavoro nell'uomo e nella donna in età evolutiva, in età adulta e nella senescenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 162

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