Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 869/1957

Classificazione del bacino della Laga, ricadente nella provincia di Teramo, fra i comprensori di bonifica montana.

Pubblicato: 04/10/1957 In vigore dal: 21/03/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1957, n. 869

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 869/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1957, n. 869 ## Classificazione del bacino della Laga, ricadente nella provincia di Teramo, fra i comprensori di bonifica montana. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste Di Teramo in data 1° agosto 1955, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino della Laga, in provincia di Teramo; Vista la corografia su scala 1: 100.000, nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste; Viste le lettere n. 4069 in data 23 agosto 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 154505 in data 7 gennaio 1957 del Ministero del tesoro; Visto l' art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e l' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979 ; Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Il bacino della Laga, ricadente nella provincia di Teramo, esteso per ha. 20.953 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991 , fra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 marzo 1957 GRONCHI COLOMBO - ROMITA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 173. - RELLEVA

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